DLGS. 50/2016

Con l'espressione soccorso istruttorio ci si riferisce al potere dell'amministrazione di richiedere l'integrazione o il completamento di elementi necessari alla utile progressione del porcedimento.

L'istituto risponde alla valorizzazione dei principi di:
buon andamento, leale collaborazione con il privato, economicità, efficienza dell'azione amm.va, prevalenza della sostanza sulla forma
massima partecipazione (favor partecipationis)
con il limite dei cc.dd. elementi essenziali (della domanda) e della necessità di rispettare la parità di trattaemento tra i concorrenti (par condicio)

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

Ancorchè collocato nel nuovo codice nell'art. 83 (riguardante ai requisiti di qualificazione o creiteri di selezione) puo' essere sucettibile di potenziale applicazione in ogni aspetto della aprtecipazione alla gara.

SONO PREVISTE 3 CATEGORIE DI SITUAZIONI:

A) SANABILI CON ONEROSITA'
In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarita' essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perche' siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione e' dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

B)SANABILI SENZA ONEROSITA'
Nei casi di irregolarita' formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente e' escluso dalla gara.

C)NON SANABILI
Costituiscono irregolarita' essenziali non sanabili:
1) le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto;
2) o del soggetto responsabile della stessa (ad es. mancanza della sottoscrizione);
3) l'incompletezza o altra irregolarità essenziale riguardante l'offerta tecnica ed economica.(poichè la norma fa riferimento ad irregolarità essenziale, parrebbe aperta la possibilità di richiedere chiarimenti sul contenuto delle offerte, naturalemnte non additivi o modificativi e meramente formali (ad es. errore riconoscibile, ovvero omissione colmabile con un mero calcolo matematico).
4) devono ritenersi insuscettibili di regolarizzazione (ancorchè non contemplate dalla norma):
- la carenza originaria del requisito di qualificazione;
- la falsità della dichiarazione già resa nella gara;
- la violazione suscettibile di incidere sulla segretezza dell'offerta;

Il consiglio di stato in sede di parere consultivo proponeva soltanto 2 categorie (sanabili gratuitamente (delle eirregolarità formali) e non sanabili)

Rispetto al precedente codice degli appalti:
Il nuovo codice ha dato continuità alla disciplina dell'istituto del vecchio codice come novellato con il DL 90/2014, che consente la sanatoria di ogni omisisone o incompletezza documentale e supera il limite della sola integrazione e regolarizzazione di uqanto già dichiarato e prodotto in gara (relaizzando un'inversione di tendenza rispetto a quanto enunciato dalla giurisprudenza, pur mantenendo fermi il limite dell'inlaterabilità del contenuto dell'offerta, della certezza della provenienza, della segretezza che presiede alla presentazione dell'offerta, e inalterabilità delle condizioni in cui versano i concorrenti al momento della scadenza)

Consiglio di Stato Sez III 15012014 n 123- SOCCORSO ISTRUTTORIO. L'omessa allegazione di un documento o di una dichiarazione previsti non può essere considerata un'irregolarità sanabile ex art 46 del codice appalti -

 

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