RIDUZIONI

RIDUZIIONE PER mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti

c. 656 art. 1 L 147/2013 La TARI e' dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonche' di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorita' sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

RIDUZIONE zone in cui non e' effettuata la raccolta

c. 657 art. 1 L 147/2013 Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, la TARI e' dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

RIDUZIONI per la raccolta differenziata

c. 658 art. 1 L 147/2013 Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

RIDUZIONI ED ESENZIONI TARIFFARIE FACOLTATIVE

c. 659 art. 1 L 147/2013 Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
f) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 6 MARZO 2014, N. 16, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 MAGGIO 2014, N. 68 (f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa)

ULTERIORI RIDUZIONI rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659

c. 660 art. 1 L 147/2013 Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune stesso.

rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero

c. 661 art. 1 L 147/2013Il tributo non e' dovuto in relazione alle quantita' di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

 

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