Decreto interministeriale del 24 febbraio 2016, concernente le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali. Art. 1, commi da 722 a 727, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e art. 1, comma 4, del D. L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68. Chiarimenti.

A seguito dell’emanazione del decreto interministeriale del 24 febbraio 2016, avente ad oggetto le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni relative ai tributi locali, si rende necessario fornire i chiarimenti relativi agli adempimenti degli enti locali e dei contribuenti ai fini della corretta esecuzione delle procedure in parola.

Si ricorda che tali procedure sono previste dall’art. 1, commi da 722 a 727, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e riguardavano inizialmente la sola imposta municipale propria (IMU). Successivamente è intervenuto l’art. 1, comma 4, del D. L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il quale ha esteso tali procedure a tutti i tributi locali e ha, altresì, stabilito che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuate le modalità applicative delle predette disposizioni.

Prima di affrontare l’esame dettagliato delle procedure in argomento, si deve evidenziare che l’art. 1 del decreto 24 febbraio 2016 ha stabilito che le stesse riguardano prioritariamente:

  • l’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
  • la maggiorazione standard del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Maggiorazione TARES), di cui all’art. 14, comma 13, del medesimo D. L. n. 201 del 2011;
  • l’imposta municipale immobiliare (IMI), istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3;

  • l’imposta immobiliare semplice (IMIS), istituita dalla Provincia autonoma di Trento con la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

     

    Tale priorità è dovuta alla circostanza che per i tributi sopra riportati si è verificata la parte più consistente di erronei versamenti determinati soprattutto dalla contemporanea presenza di due distinte obbligazioni da assolvere sia nei confronti dello Stato sia nei confronti del comune; per cui, allo scopo di evitare criticità nello svolgimento delle procedure di rimborso, è stata data la precedenza alla regolazione di situazioni che si riferiscono ad annualità più risalenti nel tempo.

    Si deve anche precisare che, proprio in considerazione della consistente mole di richieste di rimborso e al fine di gestire in modo adeguato e sicuro, a tutela dei diversi interessi in gioco, le suddette richieste, è stato previsto che la comunicazione dei relativi dati avvenga esclusivamente in via telematica.

    Ciò comporta che, anche in linea con le disposizioni recate dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, relativo al “Codice dell’amministrazione digitale”, non possano essere presi in considerazione i dati già inviati o che continueranno ad essere trasmessi con modalità diverse da quelle telematiche, facendo, tuttavia, salve le istanze e le comunicazioni già presentate dai contribuenti e acquisite dai comuni.

    Date tali premesse, si procede alla disamina delle diverse fattispecie oggetto del decreto.

1. VERSAMENTO A ENTE LOCALE INCOMPETENTE (ART. 1, COMMA 722, DELLA LEGGE N. 147 DEL 2013, ART. 2 E ART. 6 DEL DECRETO 24 FEBBRAIO 2016).

1 Il comma 722 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, stabilisce che “A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.”

2 Il comma 723 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 statuisce che “Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 722 al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”


L’art. 2 del decreto, nel dare attuazione al comma 722 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, disciplina l’ipotesi del versamento erroneamente effettuato dal contribuente a un ente locale incompetente.

Le disposizioni in questione intervengono al fine di risolvere le criticità che si sono manifestate negli anni pregressi, durante i quali i comuni che non avevano ricevuto le somme dei tributi di loro pertinenza procedevano alla notifica di avvisi di accertamento e si rifiutavano di annullare in autotutela gli avvisi stessi nonostante che il contribuente avesse dimostrato di aver effettuato il versamento, anche se a un comune incompetente. Tale criticità era dovuta anche alla circostanza che

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quest’ultimo comune non riversava le somme al comune competente, fondando tale comportamento proprio sulla mancanza di una norma specifica che gli imponesse il riversamento.

Il contribuente, pertanto, era costretto a proporre istanza di rimborso al comune incompetente e contestualmente a regolarizzare la propria posizione, pagando anche sanzioni e interessi, nei confronti del comune competente.

Con le disposizioni in commento, invece, tale prassi, farraginosa ed estremamente penalizzante per il contribuente, non ha più ragione di sussistere, poiché la legge impone al comune incompetente di riversare le somme a quello competente.

La disposizione contenuta nel citato comma 722, quindi, può essere considerata di portata generale valida per tutti i tributi locali, salvo le implicazioni sulle regolazioni che riguardano solo i tributi contemplati prioritariamente nel decreto.

1.1. ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE

Passando agli adempimenti previsti a carico dei soggetti interessati, occorre precisare che il contribuente, laddove si sia accorto di avere effettuato un versamento a un comune incompetente, invia una semplice comunicazione sia al comune competente sia a quello incompetente, indicando, ai sensi del comma 2 dell’art. 2 del decreto:

a)  gli estremi del versamento;

b)  l’importo versato;

c)  i dati catastali dell’immobile cui si riferisce il versamento;

d)  l’ente locale destinatario delle somme;

e)  l’ente locale che ha ricevuto erroneamente il versamento.

Nella fase di prima applicazione e, quindi, per i versamenti già effettuati, i contribuenti che non hanno presentato la comunicazione in discorso, vi provvedono osservando le stesse indicazioni appena menzionate.

1.2. ADEMPIMENTI DELL’ENTE LOCALE

Per quanto riguarda l’ente locale, le disposizioni impongono allo stesso, nel momento in cui viene a conoscenza dell’errato versamento, di procedere direttamente, entro il termine di centottanta giorni, al riversamento all’ente locale competente delle somme indebitamente percepite.

Tale evenienza si può verificare non solo quando è il contribuente stesso a segnalare la circostanza di aver effettuato un errato versamento, ma anche quando è il comune stesso ad avvedersi in via autonoma di aver ricevuto un versamento non di propria competenza.

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Il comma 7232 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 e l’art. 6, commi 1 e 4, del decreto prevedono che si debba tenere conto di dette somme nell’ambito delle eventuali regolazioni relative al Fondo di solidarietà comunale (FSC). Si deve sottolineare che non tutte le somme relative ai riversamenti sono autonomamente suscettibili di determinare la corrispondente regolazione sul Fondo, in quanto si deve verificare se le somme in questione incidono in misura determinante sulla distribuzione delle risorse del Fondo stesso.

In ogni caso, gli enti locali interessati devono comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze gli esiti della procedura del riversamento in parola, mediante le modalità telematiche di cui all’art. 7 che saranno illustrate al paragrafo 6.

1.3. ADEMPIMENTI DELLO STATO

Il comma 4 dell’art. 6 del decreto stabilisce che il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dell’interno provvedono, esclusivamente per le somme riguardanti l’IMU e la TASI per gli anni 2013 e seguenti, d’intesa con ANCI, alle eventuali regolazioni nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale di cui all’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna e, in sede di attuazione del comma 17 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il successivo comma 5 dell’art. 6 del decreto stabilisce che, ai fini delle regolazioni in discorso, vengono prese in considerazione solo le comunicazioni pervenute sempre in via telematica ai sensi dell’art. 7 del decreto, entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello di riferimento del FSC.

2. VERSAMENTO IN MISURA SUPERIORE AL DOVUTO AL COMUNE COMPETENTE E/O ALLO STATO (ART. 1, COMMA 724, DELLA LEGGE N. 147 DEL 2013, ART. 3, COMMA 1 E ART. 5 DEL DECRETO 24 FEBBRAIO 2016).


3 Il comma 724 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 prevede che “ A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la
quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune, si applica la procedura di cui al comma 725.”

Il comma 1 dell’art. 3 del decreto disciplina le ipotesi di cui al comma 724 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, vale a dire i versamenti effettuati, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2012, in misura superiore all’importo dovuto.

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2.1. ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE

La procedura che regola il caso in esame prevede che il contribuente presenti un’apposita istanza di rimborso all’ente locale sia nel caso di versamento di competenza del comune che nel caso di versamento di competenza dell’erario, come può avvenire per l’IMU quota Stato e per la maggiorazione TARES.

Vale la pena di precisare che l’art. 1, comma 164 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Ai fini dell’ottenimento del rimborso relativo a somme versate allo Stato, il contribuente deve indicare nella propria istanza, oltre ai dati elencati sopra al punto 1.3, anche il proprio codice IBAN.

Nel caso in cui il contribuente-Persona fisica non possieda IBAN, gli altri strumenti che possono essere utilizzati per il rimborso sono l’assegno circolare emesso da Banca d’Italia o il contante da riscuotere presso la sede di Banca d’Italia più vicina al domicilio indicato dall’interessato.

Si deve altresì precisare che l’esigenza di presentare l’istanza di rimborso al comune è dettata dalla circostanza che, anche nell’ipotesi di errato versamento nei confronti dello Stato, l’ente locale è l’unico soggetto legittimato alla verifica dell’esatto assolvimento dell’obbligo tributario da parte dei soggetti passivi. Si ricorda, inoltre, che sia per l’IMU quota Stato che per la maggiorazione TARES il legislatore, rispettivamente con l’art. 13, comma 11, del D.L. n. 201 del 2011 e con l’art. 1, comma 705 della legge n. 147 del 2013, ha previsto che le relative attività di accertamento e riscossione sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di tributo, interessi e sanzioni.

2.2. ADEMPIMENTI DELL’ENTE LOCALE

L’ente locale, a norma del comma 1 dell’art. 4 del decreto, una volta ricevute le istanze procede alla verifica della fondatezza delle stesse, completando tale fase istruttoria entro centottanta giorni dal ricevimento delle istanze e dandone contestuale comunicazione al contribuente.

Nel caso di esito positivo dell’istruttoria, l’ente locale comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, mediante le modalità telematiche di cui all’art. 7, che saranno illustrate al paragrafo 6, l’importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nei confronti del contribuente e la quota a carico dell’erario da rimborsare al contribuente.

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Si deve sottolineare che, a norma del comma 3 dell’art. 4 del decreto, l’ente locale, qualora all’esito delle ordinarie attività di controllo dell’esatto adempimento tributario da parte dei soggetti passivi, si avveda di un versamento eccedente quello dovuto, attiva d’ufficio l’istruttoria e adotta i conseguenti provvedimenti, dandone comunicazione al contribuente e al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 1 dell’art. 6 del decreto.

E’ bene evidenziare che l’ente locale, una volta appurato il diritto al rimborso del contribuente, ha l’obbligo, a norma del comma 724 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 e del comma 1 dell’art. 5 del decreto, di provvedere al rimborso per la quota di propria competenza entro il termine previsto dall’art. 1, comma 164 della legge n. 296 del 2006, vale a dire “entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza”.

Il decreto non esclude, tuttavia, che i comuni possano procedere, all’esito positivo dell’istruttoria sopra descritta, direttamente al rimborso al contribuente delle somme erroneamente versate allo Stato; a questo proposito, si rammenta che il comma 3 dell’art. 5 del decreto, prevede che, nel caso in cui si verifichi detta eventualità, occorre darne comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 4.

Il successivo comma 4 dell’art. 5 del decreto contempla il caso in cui, nelle more dell’approvazione del decreto, l’ente locale abbia già provveduto a liquidare le somme erroneamente versate dal contribuente allo Stato. Anche in tale ipotesi, il comune deve darne comunicazione ai sensi dell’art. 4.

2.3. ADEMPIMENTI DELLO STATO

Se le somme devono essere rimborsate al contribuente dallo Stato, la legge n. 147 del 2013 al comma 724 dell’art. 1 e il comma 2 dell’art. 5 del decreto prevedono che quest’ultimo effettua la restituzione, ai sensi dell’art. 684 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 maggio 2007, a valere sul capitolo “3866 restituzione e rimborsi” per la parte capitale e sul capitolo “3830 interessi passivi su somme in deposito o indebitamente riscosse ed interessi di mora sulle restituzioni all’esportazione” per la parte interessi.

4 L’art. 68 del D. M. 29 maggio 2007, rubricato “Rimborso di somme erroneamente o indebitamente versate all'erario” recita:
“1. Le Tesorerie non debbono dare corso a richieste di riduzione o annullamento di documenti di entrata contro rimborso diretto - in contante o con qualsiasi altro mezzo - a favore delle parti. 2. Al rimborso delle somme erroneamente o indebitamente versate all'erario provvede l'Amministrazione che le ha acquisite, con le modalità previste per il pagamento delle spese dello Stato.
3. La DPSV è competente a disporre il rimborso delle somme erroneamente o indebitamente versate in conto entrate del MEF (Capo X), ovvero a capi diversi dal Capo X, nel caso in cui le Amministrazioni competenti non abbiano, nel proprio stato di previsione, apposito capitolo di spesa”.

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Per quanto riguarda gli interessi, occorre precisare che gli stessi sono calcolati applicando il tasso d’interesse legale e decorrono dal giorno successivo a quello di effettivo versamento fino alla data di emissione del mandato di pagamento.

I competenti uffici del Dipartimento delle finanze, Direzione agenzie ed enti della fiscalità, attraverso la procedura telematica disponibile sul Portale del federalismo fiscale, dopo avere ricevuto dal comune la comunicazione del rimborso spettante ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto, effettuano il rimborso in questione entro novanta giorni dalla data di ricezione.

Nell’ipotesi in cui le somme erroneamente versate dal contribuente allo Stato siano anticipatamente rimborsate dall’ente locale, lo Stato provvederà al riversamento delle somme dovute nei confronti dell’ente locale stesso.

A tale scopo, il comma 2 dell’art. 6 del decreto prevede che i dati risultanti dalle comunicazioni effettuate dai comuni sono trasmessi dal Ministero dell’economia e delle finanze al Ministero dell’interno, il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione.

Si deve anche aggiungere che, a norma del comma 4 dell’art. 6 del decreto, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dell’interno provvedono, come è stato già precisato al paragrafo 1.3, alle eventuali regolazioni nell’ambito del FSC.

3. VERSAMENTO ALLO STATO DI UNA SOMMA SPETTANTE AL COMUNE E SUCCESSIVA REGOLAZIONE VERSO IL COMUNE (ART. 1, COMMA 726, DELLA LEGGE N. 147 DEL 2013, ART. 3, COMMA 2, E ART. 5 DEL DECRETO 24 FEBBRAIO 2016).

Il comma 726 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 stabilisce che “A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 724”.

 

Il comma 2 dell’art. 3 del decreto, in attuazione del comma 726 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 disciplina un’ipotesi particolare che si verifica nel caso in cui il contribuente abbia:

  •  versato allo Stato una somma di spettanza dell’ente locale;

  •  regolarizzato contestualmente la sua posizione nei confronti dello stesso ente locale con successivo versamento.

    3.1. ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE

    Il comma 2 dell’art. 3 del decreto prevede che il contribuente presenti un’istanza di rimborso al comune, avendo versato due volte la stessa somma per la medesima obbligazione.

    Come indicato al paragrafo 2.1, si ricorda che:

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  • -  anche tale istanza deve essere presentata entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione;

  • -  il contribuente deve inserire, oltre ai consueti dati identificativi, anche il proprio codice IBAN e che, in mancanza, possono essere utilizzati per il rimborso l’assegno circolare emesso da Banca d’Italia o il contante da riscuotere presso la sede di Banca d’Italia più vicina al domicilio indicato dall’interessato.

    3.2. ADEMPIMENTI DELL’ENTE LOCALE E DELLO STATO

    Risultando il contribuente creditore nei confronti dello Stato, si verificano le stesse condizioni già esaminate nei paragrafi 2.2 e 2.3; pertanto, valgono le stesse indicazioni che sono state fornite relativamente all’istruttoria e alle comunicazioni da parte del comune nonché alla procedura di rimborso nei confronti del contribuente da parte dello Stato.

4. VERSAMENTO ALLO STATO DI UNA SOMMA SPETTANTE AL COMUNE CHE NON DÀ LUOGO A RIMBORSI (ART. 1, COMMA 725, DELLA LEGGE N. 147 DEL 2013 E ART. 3, COMMA 3, DEL DECRETO 24 FEBBRAIO 2016).

Il comma 3 dell’art. 3 del decreto disciplina l’ipotesi di cui al comma 725 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, che si verifica nel caso in cui sia stata versata allo Stato una somma spettante al comune.

6 Il comma 725 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che “A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questo, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione. Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi, le predette regolazioni sono effettuate, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”

Ciò che distingue la fattispecie in discorso da quelle esaminate nei paragrafi 2 e 3 è che i versamenti erronei non hanno comportato somme da restituire ma il contribuente ha corrisposto l’esatto importo dovuto ad un ente diverso da quello competente.

4.1. ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE

Il comma 3 dell’art. 3 del decreto prevede che il contribuente presenti al comune una semplice comunicazione in cui rappresenta la circostanza di aver versato l’esatto importo allo Stato anziché al comune.

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4.2. ADEMPIMENTI DELL’ENTE LOCALE

L’ente locale procede, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del decreto, all’istruttoria delle comunicazioni inoltrate dai contribuenti per verificarne la fondatezza, completando tale fase istruttoria entro centottanta giorni dal ricevimento delle stesse e dandone contestuale comunicazione al contribuente.

Nel caso di esito positivo dell’istruttoria, l’ente locale comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, mediante le modalità telematiche di cui all’art. 7, che saranno illustrate al paragrafo 6, l’importo totale e la quota versata all’erario ma di pertinenza del comune.L’ente locale può, ai sensi del comma 3 dell’art. 4 in esame, comunque attivare autonomamente l’istruttoria e adottare i conseguenti provvedimenti, sulla base delle evidenze emerse nell’ambito delle attività di controllo del tributo.

4.3. ADEMPIMENTI DELLO STATO

Il comma 2 dell’art. 6 del decreto stabilisce che i dati risultanti dalle comunicazioni inviate dai comuni sono trasmessi dal Ministero dell’economia e delle finanze al Ministero dell’interno, il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione.

Si deve anche aggiungere che, a norma del comma 4 dell’art. 6 del decreto, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dell’interno provvedono, come è stato già precisato al paragrafo 1.3, alle eventuali regolazioni nell’ambito del FSC.

5. VERSAMENTO AL COMUNE DI UNA SOMMA SPETTANTE ALLO STATO CHE NON DÀ LUOGO A RIMBORSI (ART. 1, COMMA 727, DELLA LEGGE N. 147 DEL 2013 E ART. 3, COMMA 3, DEL DECRETO 24 FEBBRAIO 2016).

Il comma 3 dell’art. 3 del decreto prevede, in virtù del comma 727 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, anche l’ipotesi in cui, diversamente da quella appena esaminata al paragrafo precedente, sia stata versata all’ente locale una somma spettante allo Stato e che tale versamento non comporti comunque somme da restituire, poiché il contribuente ha corrisposto l’esatto importo dovuto.

7 Il comma 727 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 stabilisce che “A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario. Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”

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5.1. ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE

Il comma 3 dell’art. 3 del decreto prevede che il contribuente presenti al comune una semplice comunicazione in cui rappresenta la circostanza di aver versato l’esatto importo al comune invece che allo Stato.

5.2. ADEMPIMENTI DELL’ENTE LOCALE

L’ente locale procede, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del decreto, all’istruttoria delle comunicazioni inoltrate dai contribuenti per verificarne la fondatezza, completando tale fase istruttoria entro centottanta giorni dal ricevimento delle stesse e dandone contestuale comunicazione al contribuente.

Nel caso di esito positivo dell’istruttoria, l’ente locale comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, mediante le modalità telematiche di cui all’art. 7, che saranno illustrate al paragrafo 6, l’importo totale e la quota versata dal contribuente all’ente stesso ma di pertinenza dell’erario.

L’ente locale può, ai sensi del comma 3 dell’art. 4 in esame, comunque attivare autonomamente l’istruttoria e adottare i conseguenti provvedimenti, sulla base delle evidenze emerse nell’ambito delle attività di controllo del tributo.

In ogni caso, il comune, all'esito positivo dell'istruttoria, dispone il riversamento all'erario delle somme ad esso spettanti, come disposto dall’art. 6, comma 3, del decreto.

5.3. ADEMPIMENTI DELLO STATO

In questa ipotesi, a norma del comma 4 dell’art. 6 del decreto, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dell’interno provvedono, come è stato già precisato al paragrafo 1.3, alle eventuali regolazioni nell’ambito del FSC.

6. PROCEDURA TELEMATICA PER LA TRASMISSIONE DEI DATI E ASSISTENZA PER LA RISOLUZIONE DI QUESITI

L’art. 7 del decreto prevede una procedura esclusivamente telematica per la trasmissione dei dati relativi ai rimborsi, necessaria per garantire i controlli sui flussi di somme coinvolti dalla particolare disciplina contenuta nei commi 722 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013.

A tale proposito, infatti, si evidenzia che solo con l’ausilio dello strumento telematico è possibile l’incrocio dei dati trasmessi dai comuni con quelli risultanti dalle banche dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria, come, ad esempio, i codici fiscali dei contribuenti e i versamenti effettuati mediante il modello F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale con esso compatibile.

La tutela di tale esigenza, come già anticipato nelle premesse, fa sì, quindi, che non possano essere presi in considerazione i dati già inviati o che continueranno ad essere trasmessi con

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modalità diverse da quelle prescritte dal decreto, come peraltro esplicitato dal comma 3 dell’art. 7 in commento.

Si deve, comunque, ribadire che restano tuttavia salve le istanze e le comunicazioni già presentate dai contribuenti e acquisite dai comuni.

L’art. 7 del decreto, inoltre, distingue due tempistiche diverse a seconda che si tratti della procedura prevista a regime o di quella transitoria, che caratterizza la prima applicazione della procedura stessa.

Il comma 1 dell’art. 7 stabilisce, in via generale, che i comuni trasmettono, entro sessanta giorni dall’emanazione del provvedimento di rimborso o dalla data di comunicazione al contribuente dell’esito dell’istruttoria relativa alle comunicazioni di cui al comma 1 dell’art. 4 del decreto, i dati necessari per l’attuazione delle procedure in oggetto, mediante il loro inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

In sede di prima applicazione della procedura, il comma 2 dello stesso art. 7, prevede, invece, l’invio da parte degli enti locali dei dati relativi alle istruttorie già concluse entro sessanta giorni dalla data in cui è resa disponibile la relativa applicazione sul Portale del federalismo fiscale.

Pertanto, poiché detta applicazione sarà disponibile sul Portale a partire dal 28 aprile 2016, i dati relativi alle istruttorie già concluse dovranno essere inserite nel Portale entro il 27 giugno 2016.

Per quanto riguarda, infine, l’inoltro di eventuali quesiti o richieste di informazioni sulle questioni legate alla procedura di rimborso in oggetto, si potrà utilizzare la seguente casella di posta elettronica: df.rimborsitributilocali@finanze.it.

 

 

 

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