BASE IMPONIBILE FABBRICATI

 

Per i fabbricati iscritti in catasto

il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell’articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall’articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214.

 

Classificazioni catastali
Moltiplicatore IMU (art. 13, co.4)

Fabbricati classificati nel gruppo catastale A (incluse le abitazioni) con esclusione della categoria catastale A/10

Magazzini e Locali di deposito (C/2)

Autorimesse (C/6)

Tettoie chiuse o aperte (C/7)

160

Fabbricati classificati nel gruppo catastale B

Laboratori per arti o mestieri (C/3)

Fabbricati sportivi (C/4)

Stabilimenti balneari e terme (C/5)

140
Uffici (A/10) 80
Immobili di categoria D (opifici, alberghi, teatri eccetera) - esclusi quelli D5 60
elevato a 65 dal 1° gennaio 2013
Istituti di credito, cambio e assicurazione (D/5) 80
Negozi e Botteghe (C/1) 55

 

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, ecc.), non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati

fino all'anno in cui i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato applicando determinati coefficienti a ciascun anno di formazione dei valore dei beni che risulta, al lordo delle quote di ammortamento, dalle scritture contabili dell'impresa

Per le abitazioni in comodato a parenti la legge di stabilità 2016 ha introdotto la riduzione del cinquanta per cento della base imponibile IMU.


Per fruire della riduzione devono essere rispettate le seguenti condizioni: il contratto di comodato deve essere registrato, e il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e risiedere anagraficamente, nonché dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. »»»»»»»»»»»»

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