Per importi superiori ai 1000 euro, dal 1 ottobre e per quelli in compensazione, diviene obbligatorio il versamento online delle tasse, tramite l’utilizzo di sistemi telematici come i canali Entratel e Fisconline, oppure utilizzando i canali bancari (home banking). Gli F24 a zero non potranno più essere presentati tramite i servizi telematici delle banche, ma solo con quelli delle Entrate.

 

In base al comma 2 dell’art. 11 del Decreto Legge 66/2014 (DL Irpef), dal prossimo 1 Ottobre diventa obbligatorio per i contribuenti, pagare online tasse e tributi di importi superiori ai 1000 euro sempre tramite (F24 ONLINE) attraverso i servizi telematici delle Entrate.

Questa nuova modalità di versamento di imposte e contributi attraverso i canali telematici è già obbligatoria per tutti i titolari di partita IVA, obbligati ad utilizzare i modelli telematici per i versamenti degli F24 (Entratel, Fisconline, home banking o Cbi).

Dal 1° di ottobre 2014 anche i privati scatta l’obbligo per i pagamenti telematici per pagare importi superiori a mille euro ovvero, se a seguito di una compensazione, il saldo finale del modello sarà di importo positivo.

 

Per versamenti di imposte inferiori ai 1000 euro (senza alcuna compensazione) sarà possibile utilizzare: l’F24 cartaceo, i servizi telematici dell’Agenzia (F24 web, F24 online e F24 cumulativo), l’Home Banking e i servizi di pagamento online di Poste italiane (cioè degli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia) ;

Per versamenti di imposte superiori ai 1000 sarà possibile, invece, utilizzare solo: i servizi telematici dell’Agenzia (F24 web, F24 online e F24 cumulativo), l’Home Banking e i servizi di pagamento online di Poste italiane;

Per le compensazioni con saldo finale pari a zero sarà possibile utilizzare solamente i servizi telematici dell’Agenzia - con Fisconline o Entratel- (ossia F24 web, F24 online e F24 cumulativo)

Per le compensazioni con saldo finale di importo positivo (anche superiore a mille euro) oltre ai servizi telematici dell’Agenzia (F24 web, F24 online e F24 cumulativo) è consentito anche l’uso dell’Home Banking e dei servizi di pagamento online di Poste italiane.

Sono eliminate, sempre dal 1 ottobre, tutte le altre forme di pagamento elettronico che potevano essere precedentemente utilizzate, come bonifici, assegni e bancomat.

 

La nuova stretta sulle compensazioni lascerà libere da vincoli solo le compensazioni, verticale, ovvero quella che si effettua quando si utilizza il credito per compensare i debiti della stessa natura (Iva da Iva, Irpef da Irpef, Irap da Irap, eccetera), senza presentare il modello F24.

Se, invece, il contribuente dovesse presentare il modello F24, dal 1° ottobre 2014 anche la compensazione verticale sarà soggetta alle nuove regole, con la conseguenza che, in caso di versamento a saldo zero, si dovranno usare esclusivamente i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate, mentre in caso di compensazioni con il saldo finale di importo positivo, si dovranno usare esclusivamente i servizi telematici delle Entrate o degli intermediari della riscossione convenzionati con le Entrate, cioè Banche, Poste italiane o agenti della riscossione.

 

 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con tre distinte risoluzioni (nn. 45/E, 46/E e 47/E del 24 aprile), ha rinominato, per la Tari, gli stessi codici l’anno scorso assegnati alla Tares (risoluzioni nn. 37 e 42 del 2013), mentre, per la Tasi, ha istituito nuovi codici tributo.

 

 

 

 

 

 

 

I codici tributo riservati alla Tasi sono:
per l’F24
“3958” – Tasi, abitazione principale e relative pertinenze
“3959” – Tasi, fabbricati rurali ad uso strumentale
“3960” – Tasi, aree fabbricabili
“3961” – Tasi, altri fabbricati
“3962” – Tasi, interessi
“3963” – Tasi, sanzioni

per l’F24 EP:
“374E” – Tasi, fabbricati rurali ad uso strumentale
“375E” – Tasi, aree fabbricabili
“376E” – Tasi, altri fabbricati
“377E” – Tasi, interessi
“378E” – Tasi, sanzioni.

I codici relativi al tributo possono essere utilizzati anche per le somme dovute a seguito dell’attività di controllo. Quelli relativi a interessi e sanzioni, invece, vanno utilizzati soltanto per le somme dovute a seguito dell’attività di controllo; in caso di ravvedimento, infatti, sanzioni e interessi devono essere versati unitamente all’imposta.

I codici rinominati che identificano la Tari (o la tariffa) sono:
per l’F24
“3944” – Tari (e Tares)
“3945” – Tari (e Tares), interessi
“3946” – Tari (e Tares), sanzioni
“3950” – tariffa
“3951” – tariffa, interessi
“3952” – tariffa, sanzioni

per l’F24 EP:
“365E” – Tari (e Tares)
“366E” – Tari (e Tares), interessi
“367E” – Tari (e Tares), sanzioni
“368E” – tariffa
“369E” – tariffa, interessi
“370E” – tariffa, sanzioni.

I codici per la Tari (e quelli per l’eventuale tariffa) possono essere utilizzati anche per versare i tributi dovuti a seguito dell’attività di controllo.