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GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA: CONFERMATI I LIMITI della giurisdizione   (Cass. SS.UU. 5 agosto 2010, n. 18208). La   facoltà    concessa all'amministrazione finanziaria di sospendere il  pagamento  di  un  proprio debito nei confronti  del  contribuente  a  garanzia  di  eventuali  crediti vantati a diverso titolo nei confronti di quest'ultimo, prevista dal R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69, (cosiddetto  "fermo  amministrativo")  può essere esercitata nel corso del giudizio di  cognizione  avente  ad  oggetto l'accertamento della pretesa restitutoria vantata dal contribuente,  ma  non nel giudizio di ottemperanza alla sentenza  favorevole  a  quest'ultimo.  Il giudizio  di  ottemperanza,  infatti,  non   consente   al   giudice   altro accertamento che quello dell'effettiva portata precettiva della sentenza  di cui si chiede l'esecuzione, con la conseguenza che è inibito a quel  giudice prendere in esame l'applicabilità   della  compensazione  civilistica,  alla quale  è  preordinato  l'istituto  del  fermo  amministrativo. Infatti, la dichiarazione di estinzione del debito per compensazione presuppone un accertamento del Giudice che travalica i limiti fissati dal contenuto del giudicato ed è sottratto alla sua competenza.

La sentenza conferma l'orientamento prevalente ed univoco in base al quale il giudice può solo precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato, ma non può attribuire un diritto nuovo e ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire (Cass. Cass. sez. trib. 15 ottobre 2004 n. 22188) o in generale provvedere in relazione a profili cognitivi estranei all’individuazione del contenuto e della portata del giudicato (Cass. sez. trib. 18 marzo 2005 n. 1368). Quest'ultima decisione ha cassato la sentenza di merito di rigetto del ricorso per ottemperanza, in quanto l’Amministrazione aveva opposto in compensazione ex art. 56 della L. fallimentare, propri crediti tributari. Infatti, l'eccezione di compensazione giudiziale implica un accertamento del credito del creditore in bonis ed il predetto accertamento si connota necessariamente di aspetti cognitivi che travalicano i limiti di competenza del giudizio di ottemperanza.

Le citate decisioni, rappresentano l'esatta interpretazione del principio stabilito dall'art. 70, c. 7, D.Lgs. 546/1992in base al qaule la Commissione, investita della domanda per l'adozione dei provvedimenti necessari all'ottemperanza, deve attenersi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza, tenuto conto della relativa motivazione, e senza modificarne il contenuto.

Conforme Cass. SS.UU. 23 dicembre 2008 n. 30058.

nota a sentenza Dr. Forgione Gianluca