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Contenimento della durata dei processi tributari  nei  termini di durata ragionevole dei processi,  previsti  dalla  Convenzione europea  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell’uomo  e   delle   libertà fondamentali (art. 3 comma 2 bis del D.L. 40/2010, integrato dall'art. 48-ter del D.L. 78/2010).  

L'art 3 c. 2-bis del D.L. 40/2010, convertito in L. 22 maggio 2010, n. 73, ha introdotto un mini condono relativamente alle controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l’Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio.

Ciò al fine di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

Con L. n. 89 del 24 marzo 2001 (c.d. Legge Pinto) è stato riconosciuto il diritto ad una equa riparazione in caso di durata eccessiva dei processi dal quale consegua un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, che all’art. 6, paragrafo 1, impone il rispetto dei termini ragionevoli per la conclusione dei procedimenti giudiziari. Sull'applicabilità di tale disposizione al contenzioso tributari sono sorti dei dubbi, infatti, la L. 89/2001 è strumentale all’attuazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo ed il giudice nazionale deve interpretare tale convenzione in conformità agli indirizzi espressi dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo (che a sua volta ne assicura l’applicazione uniforme). Pertanto, si è ritenuto che l’art. 3 della L. n. 89/2001 deve essere interpretato (nel coordinamento disposto con l’art. 6 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) nel senso che il principio di un termine ragionevole di durata dei procedimenti non trova applicazione nel processo tributario, in quanto tale contenzioso esula dall’ambito dei diritti ed obblighi di natura civile, nonostante gli effetti patrimoniali che inevitabilmente si producono in capo ai contribuenti. In pratica il diritto tributario viene ricompresso nell’ambito del diritto pubblico. Mentre, in via eccezionale si ritiene applicabile l’art. 6 della Convenzione europea ai processi tributari, laddove i giudizi abbiano ad oggetto le pretese del contribuente che non investono la determinazione del tributo, ma solo aspetti a questi consequenziali, come nel caso ad esempio del giudizio di ottemperanza del giudice tributario ex art. 70 del D.Lgs. n.546/1992 ovvero le controversie relative all’applicazione di sanzioni penali – tributarie oppure tributarie che siano assimilabili per la loro gravità sul piano dell’afflittività ad una sanzione penale. In merito alla procedura prevista per la proposizione della domanda di equa riparazione, in seguito alla modifiche approvate dal c.1124 dell’art. 1 della L. n. 296/2006 (finanziaria 2007), il ricorso va proposto al Ministro dell’economia e delle finanze relativamente a tutti i procedimenti che non siano stati trattati dal giudice ordinario o da quello militare, divenendo tale autortità politica, competente non più per i soli procedimenti a carattere tributario, ma anche per le fattispecie residuali precedentemente di competenza della Presidenza del consiglio. 

 Le controversie sono definite, secondo quanto stabilito dall'art. 3 del D.L. 40/2010, con le seguenti modalità:

a) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente definite con decreto assunto dal presidente del collegio o da altro componente delegato. Il compenso in misura variabile previsto per i componenti della Commissione tributaria centrale è riconosciuto solo nei confronti dell’estensore del provvedimento di definizione. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce i carichi di lavoro minimi per garantire che l’attività delle sezioni sia esaurita entro il 31 dicembre 2012; il mancato rispetto dei predetti carichi è motivo di decadenza dall’incarico. Entro il 30 settembre 2010 il predetto Consiglio provvede alle eventuali applicazioni alle citate sezioni, su domanda da presentare al medesimo Consiglio entro il 31 luglio 2010, anche dei presidenti di sezione, dei vice presidenti di sezione e dei componenti delle commissioni tributarie provinciali istituite nelle sedi delle sezioni stesse;

b) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione possono essere estinte con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell’ articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. A tal fine, il contribuente può presentare apposita istanza alla competente segreteria o cancelleria entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con attestazione del relativo pagamento. I procedimenti di cui alla presente lettera restano sospesi fino alla scadenza del termine di cui al secondo periodo e sono definiti con compensazione integrale delle spese del processo. In ogni caso non si fa luogo a rimborso.

In base a quanto introdotto dasll'art. 48-ter del D.l. 78/2010, l’avvenuto pagamento estingue il giudizio a seguito di attestazione degli uffici dell’amministrazione finanziaria comprovanti la regolarità della istanza ed il pagamento integrale di quanto dovuto ai sensi del presente decreto.

15/9/10 Dr. Forgione Gianluca