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I termini processuali 

1. Termini perentori ed ordinatori

In base all’art. 152 c. 2 c.p.c. “i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari perentori”. I termini perentori sono sanzionati a pena di decadenza, con  riferimento allo scopo che il termine persegue, pertanto non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull’accordo delle parti (art. 153 c.p.c.). La giurisprudenza ha affermato che il carattere perentorio di  un  termine  non  deve  necessariamente risultare esplicitamente dalla norma, potendosi  desumere  dalla  funzione, ricavabile con chiarezza dal testo della legge, che il termine è chiamato a svolgere[1].

Il rito tributario prevede i seguenti termini perentori:

-         il termine di 30 giorni successivi alla notifica per la costituzione della parte ricorrente (art. 22, c. 1 D.Lgs 546/1997);

-         la riassunzione del processo davanti alla commissione tributaria dichiarata competente deve essere effettuata a istanza di parte nel termine fissato nella sentenza o in mancanza nel termine di 6 mesi dalla comunicazione della sentenza stessa (art. 5 u.c. D.Lgs 546/1997);

-         se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, e non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza (art. 14 c. 1 e c. 2 D.Lgs 546/1997);

-         il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato (art. 21 c. 1 D.Lgs 546/1997), salvo il verificarsi della cause di interruzione previste dall’art. 40, c. 1 lett. a) ed u.c. D.Lgs 546/1997); 

-         l'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito (art. 24 c. 2 D.Lgs 546/1997);

-         se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti (art. 24 c.3 D.Lgs 546/1997);

-         contro i provvedimenti del presidente è ammesso reclamo da notificare alle altre parti costituite nelle forme di cui all'art. 20, c. 1 e 2, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla loro comunicazione da parte della segreteria. Il reclamante, nel termine perentorio di 15 giorni dall'ultima notificazione, a pena d'inammissibilità rilevabile d'ufficio, effettua il deposito secondo quanto disposto dall'art. 22, c. 1, osservato anche il c. 3 dell'articolo richiamato (art. 28 D.Lgs 546/1997);

-         le parti possono depositare documenti fino a 20 giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24, c. 1. Fino a 10 giorni liberi prima della data di trattazione ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti. Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a 5 giorni liberi prima della data della camera di consiglio (art. 32 D.Lgs 546/1997);

-         la controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di 10 giorni liberi prima della data di trattazione (art. 33 c. 1 e c. 2  D.Lgs 546/1997);

-         dopo che è cessata la causa che ne ha determinato la sospensione il processo continua se entro sei mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, che provvede a norma dell'art. 30. Se entro 6 mesi da quando è stata dichiarata l'interruzione del processo la parte colpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione al Presidente di sezione della commissione (art. 43 c.1 e c.2  D.Lgs 546/1997).

 

2. Computo dei termini

Per il computo dei giorni va escluso il giorno iniziale (dies a quo), mentre deve essere conteggiato quello finale (dies a quem), ciò per espressa previsione dell’art.155 c.p.c. e degli art. 1187 e 2963 c.c.. 

Qualora la disposizione normativa fa riferimento a “giorni liberi” per il computo dei giorni va escluso sia il giorno iniziale (dies a quo) e sia quello finale (dies a quem), ciò è previsto nei seguenti casi:

-         comunicazione dell’avviso di trattazione (art. 31 D.Lgs. 546/1997);

-         deposito di documenti, memorie illustrative  e brevi repliche (art. 32 D.Lgs. 546/1997);

-         richiesta della discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite (art. 32 D.Lgs. 546/1997);

-         la scelta del rito  dibattimentale  in  luogo  della trattazione a porte chiuse, scelta che ciascuna delle parti ha modo di fare depositando in segreteria e notificando alle controparti (regolarmente  costituite) un'istanza entro  10  giorni  liberi  prima della data di trattazione (art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992);

-         comunicazione  alle parti della trattazione della istanza di sospensione (art. 47, c. 2 D.Lgs. 546/1997).

Qualora il computo dei termini è a mesi o ad anni va effettuato secondo un calendario mensile o annuale, cioè non vanno calcolati i giorni che compongono il mese o l’anno, ma l’intero mese o l’intero anno (art. 155 c.2 c.p.c.) [2].

Se il giorno di scadenza cade di un giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo[3]. La ricorrenza della festa del Santo patrono della città non è considerato giorno festivo, pertanto non potrà essere applicata la proroga dei termini al giorno successivo non festivo[4]

Per il compimento di tutti gli atti processuali svolti fuori dall’udienza (ad es. depositi di memorie), laddove il giorno di scadenza coincide con la giornata del sabato, il termine è prorogato alla giornata di lunedì (proroga c.d. di diritto), applicabile per effetto delle modifiche apportate all’art. 155 c.p.c. dall’art. 2 c. 1, lett. f), L 28 dicembre 2005 n. 263 (in vigore dal 1 marzo 2006).

L’art. 58 c.3 della L. 69/09 ha previsto che la disciplina relativa al giorno del sabato (art. 155 c.5 e 6 c.p.c.) sia applicabile, anche a tutti i procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006.

 3. Sospensione feriale dei termini

La sospensione dei termini processuali è disciplinata dalla L. n. 742 del 7 ottobre 1969, il cui art. 1 afferma i seguenti principi:

-         il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione; pertanto dal computo dei giorni vanno esclusi quelli rientranti nel periodo citato;

-         ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Il computo dei giorni riprende a decorrere dal 16 settembre, anche se quest’ultimo è festivo.

La sospensione si riferisce esclusivamente ai termini processuali e non anche a quelli sostanziali e procedurali quali la notifica di atti impositivi e gli adempimenti fiscali (versamenti e dichiarazioni).

Nell’ambito del processo tributario la sospensione riguarda tutti i termini previsti dal D.Lgs. 546/1992, relativi:

-         alla proposizione del ricorso introduttivo;

-         alla costituzione in giudizio;

-         al deposito dei documenti e/o memorie illustrative;

-         alle impugnazioni;

-         ai casi di proroga di 6 mesi  previsti dall’art. 40 del D.Lgs. 546/1992, nel caso in cui venga meno, per morte o altre cause, la capacità di stare in giudizio della parte diversa dall’ufficio tributario[5].



[1] Corte Cost. ord. 1 aprile 2003 n. 107. Cass. sez. trib. 9 gennaio 2004 n. 138.

[2] Cass.  n. 3713 del 1976. Cass. sez. trib. 18 gennaio 2008 n. 1053 per la quale “è principio consolidato che  in  tema  di impugnazione, al termine annuale di decadenza dal gravame, di  cui  all’art. 327 c.p.c., comma 1, che va calcolato "ex nominatione dierum",  prescindendo cioè dal numero dei giorni da cui è composto ogni singolo mese  o  anno,  ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 2, devono aggiungersi 46 giorni  computati "ex numeratione dierum", ai  sensi  del  combinato  disposto  dell’art.  155 c.p.c., comma 1, e L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e  il  quindici  settembre  di ciascun anno per effetto  della  sospensione  dei  termini  processuali  nel periodo feriale (Cfr. per tutte Cass. 15530/04)”.

[3] Cass. sez. trib. 4 giugno 2007  n. 12998 per la quale “ai fini del computo del termine per esperire ricorso avanti alle Commissioni Tributarie, è applicabile l´art. 2963 c.c., c. 3, secondo il quale “se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo”, configura un principio generale valido, in assenza di diversa previsione, anche in materia di decadenza, atteso che l´art. 2964 c.c. dichiara inapplicabili alla decadenza soltanto le norme relative alla interruzione ed alla sospensione della prescrizione”. Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, i giudici di primo grado avevano ritenuto intempestivo il ricorso introduttivo: l’atto impugnato fu notificato il 7 novembre 2000 e il ricorso depositato in data 8 gennaio 2000. Il ricorrente aveva fatto invano presente che i due giorni precedenti (il 6 e il 7 gennaio 2000) erano festivi: per questo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio ad altro giudice.  Cass. sez. trib. 28 aprile 2006  n. 10012 per la quale “non possono essere computati nei giorni di ritardo del versamento quelli in cui l'adempimento non era possibile perché, ad esempio, la scadenza cade durante un giorno festivo”.

[4] Cass. 3 agosto 2007 n. 17019; Cass. 14 dicembre 1998 n. 12533.

[5] Cass. sez. trib.  20 marzo 2006 n. 6189.

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