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Le comunicazioni e le notificazioni

1. Profili generali

Le comunicazioni e le notificazioni sono disciplinate dagli artt. 16 e 17 del  D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 con riferimento agli atti processuali e dall’art. 60 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 con riferimento agli atti tributari.

Entrambe le disposizioni sopra citate sono state modificate dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 di conversione del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (c.d. manovra bis).

Con tale disposizione innovativa il legislatore ha inteso tutelare il diritto alla riservatezza dei dati personali del destinatario dell'atto, che non riceva in mani proprie lo stesso[1].

Un’ulteriore novità è stata introdotta dalla L. n.69/09, che nel novellare la disciplina del processo civile, ha introdotto modifiche al procedimento di notificazione e di riflesso anche alle notificazioni degli atti tributari sostanziali (per effetto del rinvio all’art.137 c.p.c. da parte dell’art.60 del DPR 600/73 e dell’art. 56 del DPR 633/72) e processuali (per effetto del rinvio all’art. 137 c.p.c. da parte dell’art 16 c.2 D.Lgs. 546/1992).  La riforma attuata ha previsto il potenziamento dell’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC), per i soggetti che ne sono muniti in adempimento di un obbligo di legge, ed ha individuato nuove forme di trasmissione nei confronti di destinatari privi di PEC.

 

2. La notifica degli atti tributari

In tema di notificazione degli atti tributari di accertamento[2], l’art. 60 DPR 600/1973, alla luce delle modifiche apportate dall'art. 37, c.27 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, dispone che qualora il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, l'agente notificatore “consegna o deposita” la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e l'agente notificatore dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata Precedentemente alla modifica apportata dal decreto, l'agente notificatore, in caso di assenza del destinatario dell'atto, effettuava la notifica nei confronti dei soggetti legittimati a riceverla ex art. 139 c.p.c..

Qualora, la notificazione venga eseguita, ai  sensi dell’art. 139 c.p.c., a persona non legata al destinatario da  rapporti  "di  famiglia", cioè di parentela o di affinità, né di servizio,  quale  "addetta alla casa", la stessa è da considerare nulla anche se tale persona sia trovata nell’abitazione del destinatario (Cass. n.  22879/2006). Al contrario, è da ritenersi valida la notifica nel diverso caso di  non  provata convivenza (che può essere presunta), quando però sussista la  relazione  di parentela o affinità fra il destinatario  e  la  persona  che  riceve  la notifica (Cass. SS.UU. 3902/2004, 18141/2002, 9658/2000, 1331/2000)[3].  

Nelle ipotesi di irreperibilità relativa o assoluta del destinatario dell'atto, la notifica va effettuata, ai sensi dell'art.  60, c.1, lett. e), del D.P.R. 600/1973, che alla luce delle modifiche apportate dall'art.37, c. 27 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, prevede che  l'avviso dell'avvenuto deposito presso la casa comunale dell'atto da notificare deve essere inserito in una busta chiusa e sigillata. Si può dedurre, sulla scorta di un'interpretazione sistematica con la precedente lettera b-bis) dell'art. 60 in argomento, che anche in questa ipotesi sulla busta chiusa e sigillata non devono essere apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.

In  riferimento  alla notifica di atti alle società commerciali, il  necessario  coordinamento  dell’art. 60 del DPR 600/73 con quella di cui all’art. 145 c.p.c.,  comporta  che, in caso d’impossibilità di eseguire la  notificazione  presso  la  sede sociale, il criterio  sussidiario della notificazione alla persona fisica che la rappresenta è applicabile soltanto  se  tale  persona  fisica,  oltre  ad essere identificata nell’atto, risiede nel comune in cui l’Ente  ha  il  suo domicilio fiscale, da individuarsi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58[4]. Qualora il messo  notificatore  constati  l'impossibilità  di eseguire la notifica di un avviso di accertamento nella sede della  società contribuente, deve procedere al prescritto tentativo di notifica presso  il legale rappresentante della società stessa; laddove ometta  questo  secondo adempimento e provveda  ad  eseguire  senz'altro  la  notifica  secondo  le modalità previste dall'art. 140 c.p.c.  (deposito dell'atto nella casa comunale, invio di raccomandata), la notifica stessa è nulla.  Tuttavia,  trattandosi  di  notifica  nulla  e   non   inesistente, l'irregolarità è sanata  ex  art.  156  c.p.c., allorché il contribuente impugni l'avviso, così mostrando di  averne  avuto piena cognizione[5].

In merito alla notifica di un atto tributario intestato a contribuente defunto, in caso di omessa comunicazione da parte degli eredi, la notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso[6]. Ove l'ufficio tributario non abbia conoscenza  della morte del contribuente perché gli eredi non hanno provveduto alla comunicazione prevista dal c. 2 dell'art. 65 del D.P.R. 600/1973, e tale notizia non sia pervenuta aliunde all'ufficio, quest'ultimo legittimamente notifica l'atto impositivo al contribuente defunto nell’ultimo domicilio dello stesso ed intesta l’atto al contribuente[7]. Tale situazione non è dissimile a quella che si verifica nell’ipotesi di notificazione dell’impugnazione alla parte defunta dopo la pubblicazione della sentenza, le cui validità è stata affermata nel caso in cui l’atto venga indirizzato alla parte indicata nella sentenza se la parte su istanza della quale viene instaurato il giudizio di impugnazione non abbia avuto conoscenza legale dell’evento[8]. Nel caso, invece, in cui l’ufficio abbia conoscenza della morte del contribuente, se l’atto viene notificato ad uno solo degli eredi ne deriva al nullità della notifica e dell’avviso di accertamento[9].

In merito alle notifiche di atti impositivi all’estero, effettuate nei confronti di contribuenti non più residenti[10]:

a)      laddove il contribuente abbia comunicato al competente ufficio locale l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano si applica il disposto dell’art. 60 c.1, lett. e-bis DPR 600/1973, introdotto dal D.L. n. 223 del  4 luglio 2006, convertito nella L. 248 del 4 agosto 2006;

b)      nel caso di iscrizione  del contribuente  nell'AIRE e qualora il  contribuente  abbia omesso di indicare al competente ufficio locale l'indirizzo  estero  per  la notificazione degli atti tributari, si rende applicabile  la disposizione generale dell'art.  142 c.p.c., secondo la quale:  a)  "Salvo quanto disposto nel secondo comma, se  il  destinatario  non  ha  residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito  un procuratore  a  norma  dell'articolo  77,  l'atto è  notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna  alla  persona  alla  quale  è diretta" (comma 1); b) "Le disposizioni di cui al primo comma  si  applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire  la  notificazione  in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.  200" (comma 2)[11]

c)      nel caso di contribuente residente in un paese dell’Unione Europea, l’Amministrazione può applicare il disposto dell’art. 60 - bis DPR 600/1973 disciplinante l’assistenza per le richieste di notifica tra le autorità competenti degli stati membri dell’unione europea, introdotto dall’art.1, c.1 lett.c) del D.Lgs. 215 del 19 settembre 2005;

d)      nel caso in cui il contribuente non abbia comunicato l’indirizzo  estero (p.to sub a) oppure risieda al di fuori dell’Unione europea, oppure ancorché risieda nell’Unione europea non ci si intenda avvalere della facoltà prevista al punto sub b) la notifica andrà effettuata nel comune (italiano) di ultimo domicilio fiscale, laddove non vi fosse abitazione, ufficio, azienda si procede a norma del DPR 600/1973 art. 60 c.1, lett. e) mediante affissione  dell’avviso di deposito all’albo del comune[12].

La natura sostanziale  e  non  processuale  (né  assimilabile  a quella processuale) dell'avviso di accertamento tributario - che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso  il  quale  l'amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria - non osta  all'applicazione  di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi  sia  un espresso richiamo di  questi  nella  disciplina  tributaria; pertanto, l'applicazione, per  l'avviso  di  accertamento,  in  virtù  del  D.P.R.  29 settembre 1973, n.  600,  art.  60,  delle  norme  sulle  notificazioni  nel processo civile comporta, quale logica necessità, l'applicazione del  regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la  conseguenza  che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare  la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento  per  raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c.[13].

Per la Corte di cassazione, la  sanabilità secondo il principio ricavabile dall'art.  156  c.p.c.,  c.  3  cui  deve riconoscersi  carattere  generale,  si  estende  anche  allo   stesso   atto amministrativo d'imposizione tributaria,  almeno  quando  il  raggiungimento dello scopo sia ricavabile da comportamenti processuali del contribuente[14]. Infatti, "la  sanatoria delle  nullità  degli  atti  per  raggiungimento  dello  scopo   costituisce espressione  di  un  principio  di  ordine  generale  applicabile  sia   con riferimento agli atti processuali, per i quali è stato codificato,  sia,  in mancanza di impedimenti di carattere normativo  o  logico  sistematico,  per quegli atti di natura sostanziale che, come gli atti di imposizione fiscale, per avere efficacia e  consentire  all'interessato  l'impugnazione  in  sede giudiziaria, devono essere notificati. L’enunciato principio  trova  applicazione, quanto agli atti impositivi, sia che la nullità attenga  alla  notificazione dell'atto (in tal senso, Cass. SS.UU. 5 ottobre 2004 n. 19854), sia che  la nullità discenda dalla mancata o insufficiente indicazione del soggetto  che lo ha emesso o del suo destinatario"[15]. Tuttavia, la sanatoria può   operare   soltanto   se   il conseguimento dello scopo  avvenga  prima  della  scadenza  del  termine  di decadenza - previsto dalle singole leggi  d'imposta  -  per  l'esercizio  del potere di accertamento[16].

Poiché l'atto amministrativo d'imposizione tributaria è  una  dichiarazione recettizia  solitaria, cioè ha validità a prescindere dalla sua conoscenza da parte del destinatario,  e  la  sua  notificazione  non  ne  è   un   elemento costitutivo, ma un fatto che si colloca nella fase integrativa dell’efficacia, il termine, decadenziale per l'ufficio tributario,  per  adottare  e per notificare un provvedimento amministrativo tributario è rispettato anche se, in mancanza di notificazione, il contribuente abbia avuto, prima che  il termine sia scaduto, piena conoscenza dell'atto impugnabile. Grava sull'ufficio tributario la prova sia della  piena  conoscenza, da parte del contribuente, dell'atto amministrativo   d'imposizione tributaria, sia della sua acquisizione entro il termine di decadenza per l'esercizio del potere d'imposizione e per la notificazione dell'atto[17].

 

3. Le comunicazioni e le notificazioni degli atti processuali

Le comunicazioni e le notificazioni degli atti processuali sono gli strumenti mediante i quali si portano a conoscenza dei destinatari determinati atti delle parti processuali e  dell’organo giurisdizionale. Il connotato tipico che nel processo civile caratterizza la notificazione rispetto alla comunicazione è costituita dalla intermediazione necessaria di un ufficiale giudiziario o di un messo. Tale connotato tipico perde di efficacia per quanto riguarda le comunicazioni e le notificazioni degli atti del processo tributario.

La notificazione di un determinato atto processuale rappresenta lo strumento predisposto dal legislatore per trasferire quell'atto dalla sfera giuridica di un soggetto a quella di un altro: in particolare, per gli atti (destinati al processo civile) formati dalla parte (ad esempio la citazione di cui all'art. 163 c.p.c.), la notificazione segna il momento nel quale l'atto comincia a produrre effetti giuridici per il destinatario; la notificazione di un atto, infatti, fa sorgere a carico del destinatario una serie di poteri, diritti, oneri ed obblighi (sostanziali e/o processuali); in particolare, con la notifica dell'atto introduttivo di un giudizio (di primo o di ulteriore grado), sorge a carico del destinatario l'obbligo di sottostare alla decisione del giudice adito.

L'attività di notificazione, per l'interesse pubblico connesso alla garanzia di raggiungimento delle sue finalità, poi, quando non altrimenti disposto, deve essere, di norma (avendo la legge 21 gennaio 1994 n. 53 consentito, in presenza di particolari condizioni, la notificazione ad opera del difensore munito di delega), svolta (art. 137 c.p.c.) da un organo pubblico (l'ufficiale giudiziario o l'aiutante) il quale deve dar conto, con apposita relazione, del modo in cui egli, seguendo le regole dettate dal codice di rito civile (o quelle attinenti contenute in leggi speciali), ha operato la trasmissione al destinatario di un ben individuato atto processuale.

 Recentemente in tema di notificazioni e comunicazioni degli atti processuali tributari sono stati attuati interventi legislativi che hanno riguardato sia il D.Lgs. 546/1992 e sia gli articoli del codice di procedura civile. In particolare le modifiche hanno riguardato:

-         l'art. 16 del D.Lgs. 546/1992,  per effetto dell'art.37, c.28 D.L. 223/2006. Le comunicazioni e le notificazioni effettuate dalla segreteria della Commissione Tributaria  per il tramite del servizio postale non devono riportare sul plico né segni né indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'avviso o dell'atto;

-         l’art. 147 c.p.c. per effetto della L. 28 dicembre 2005 n. 263. Il tempo della notificazione è ricompresso tra le ore 7 e le ore 21 di ogni giorno dell’anno e quindi non andrà più diversamente scadenzato in base alle stagioni;

-         l’art. 149 c.p.c. in tema di notifica a mezzo posta, per effetto della sentenza Corte Cost. n. 477/2002;

-         l’art. 155 c.p.c. che estende la proroga del termine scadente in giorni festivi ai termini per il computo degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato.

Nei confronti dell’Ente locale,  le comunicazioni possono altresì avvenire mediante trasmissione di un elenco dei documenti in duplice originale uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, viene restituito alla Segreteria della Commissione.

Le spese di notifica sono incluse nel computo delle spese di giudizio che andranno poste a carico della parte soccombente.

 

3.1. Le comunicazioni degli atti processuali

Con le comunicazioni la segreteria della commissione dà notizia di un atto o di un fatto relativo al processo, ad esempio:

-         l’avviso di trattazione della causa;

-         l’avviso di rinvio nei casi previsti dall’art. 31 c.2;

-         l’avviso di deposito della sentenza.

Di regola le comunicazioni devono essere fatte alle parti costituite salvo le eccezioni previste dalla legge quali ad es. la comunicazione dell’istanza di sospensione. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della commissione tributaria, che viene consegnato alle parti, che ne rilasciano ricevuta con l’indicazione della data, oppure mediate l’utilizzo del servizio postale in plico senza  busta raccomandato con avviso di ricevimento sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'avviso.

Nel caso in cui destinatario della comunicazione è l’Ente locale (oppure il Ministero delle finanze) le comunicazioni possono altresì avvenire mediante trasmissione da parte della commissione tributaria di  un elenco in duplice esemplare, uno dei quali immediatamente  datato e sottoscritto per ricevuta, deve essere restituito alla segreteria stessa

Nel caso in cui la comunicazione avviene a mezzo servizio postale si considera fatta nella data delle spedizione; i termini che hanno inizio dalla data di comunicazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto.

La segreteria può anche richiedere la notificazione dell'avviso da parte dell'Ufficio giudiziario o del messo comunale.

 

3.2. Le  notificazioni degli atti processuali

Le notificazioni degli atti processuali tributari sono disciplinate dalle seguenti disposizioni:

-         artt. 16 e 17 del D.Lgs. 546/1992 per la notificazione degli atti processuali tributari;

-         artt. da 137 a 151 c.p.c.;

-         L. 20 novembre 1982 n. 890, per le notificazioni di atti a mezzo posta;

-         L. 21 marzo 1983 n. 149, per la notificazione all'estero limitatamente ai paesi che hanno sottoscritto la convenzione di Strasburgo.

L’art. 16, c. 2, del D.Lgs. 546/1992, prevede che le notificazioni sono fatte secondo le norme degli art. 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall’art.17, evidenziando in tal modo che la disposizione  processuale tributaria (art. 17 del D.Lgs. 546/1992) si pone in un ruolo di specialità rispetto la normativa processual-civilistica (art. 137 c.p.c..).

 

4. Luogo delle comunicazioni e delle notificazioni

L’art. 17 del D.Lgs. 546/1992 disciplina il luogo delle comunicazioni e notificazioni di cui all’art. 16 nel processo tributario, in base al quale, gli atti sono comunicati o notificati:

-    salva la consegna in mani proprie;

-    presso il domicilio eletto;

-    in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio;

-    in mancanza dell'elezione di domicilio o della dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza presso la segreteria della commissione.

Tale disposizione ha natura derogatoria rispetto alla disciplina del codice di procedura civile secondo cui, dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni o comunicazioni si fanno al procuratore costituito.

L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione[18].

Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, come nel caso in cui il contribuente ricorrente abbia omesso di comunicare nel corso del relativo giudizio le successive variazioni dei dati relativi alla propria residenza o al proprio domicilio[19], ovvero risulti, in base alle relative  indicazioni,  impossibile l’effettuazione della notificazione per  inesistenza,  all’attualità,  della relazione spaziale fra il soggetto ed i luoghi corrispondenti alla residenza dichiarata  o  al  domicilio  eletto, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione[20]. L’applicazione di detta norma residuale è possibile sempre che siano state in precedenza rispettate le disposizioni di cui agli art. 137 c.p.c. e quindi dell’art. 140 c.p.c.[21].

Pertanto, la disciplina generale di cui agli artt. 139 e 140 c.p.c.,  resta  applicabile  ai casi in cui tale relazione continui a sussistere,  e  l’impossibilità  della concreta consegna dell’atto presso quei luoghi dipenda dal non essere  stato ivi rinvenuto personalmente l’interessato o altre persone  legittimate  alla ricezione[22]. Non si rende applicabile l’art. 148 c.p.c. relativo all’obbligo a carico dell’ufficiale giudiziario, di effettuare ricerche anche anagrafiche, del destinatario e di darne contezza nella relazione di notificazione[23], così come, invece,   previsto dal DPR n. 600/1973  in tema di notificazione degli avvisi di accertamento (art. 42, 43 e 60), degli avvisi di irrogazioni di sanzioni (art. 55 e 60) e di inviti e richieste degli uffici (artt. 32 e 60). 

Qualora, dal piego raccomandato restituito a seguito della mancata consegna al destinatario nel domicilio eletto non si evinca la ragione del mancato esito della comunicazione, la Commisisone è tenuta alla rinnovazione dell’atto.

Nel processo tributario, la possibilità di effettuare comunicazioni e notificazioni di atti presso la segreteria della Commissione tributaria, ai sensi dell’articolo 17, c. 3, D.Lgs 546/1992, non si estende all’impugnazione per Cassazione della sentenza che definisce il giudizio davanti alle commissioni tributarie. Pertanto, la notificazione del ricorso per Cassazione presso la segreteria della Commissione tributaria regionale, anziché alla parte, personalmente, secondo la disciplina del codice di rito civile (artt. 137 e ss. e 330 c.p.c.) comporta non la mera nullità, ma la radicale giuridica inesistenza dell’impugnazione, non suscettibile di sanatoria e di rinnovazione ex articolo 291 c.p.c., atteso che la chiusura del pregresso grado di giudizio fa venire meno qualsiasi legame del destinatario con la segreteria del giudice a quo, e l’attitudine di questa a configurarsi come luogo di consegna legittima dell’atto[24]. Nel giudizio di Cassazione le notificazioni di cui all’art. 375, c. 3 c.p.c. e le comunicazioni di cui al successivo art. 377, c. 2, vanno effettuate presso la cancelleria della Corte di Cassazione, allorché il domiciliatario indicato con l’elezione del domicilio effettuata ai sensi del c. 2 dell’art. 366 c.p.c., si sia trasferito fuori del luogo indicato con essa, senza comunicare alla cancelleria della stessa corte il nuovo domicilio, non potendo assumere alcun rilievo la conoscenza del nuovo indirizzo del domiciliatario che abbia potuto acquisire l’ufficiale giudiziario in occasione di un inutile tentativo di notificazione nell’originario luogo di domiciliazione[25].

Si ritiene applicabile nelle controversie tributarie “esclusivamente”  ai fini della proposizione del ricorso per Cassazione e della notificazione del controricorso la novità normativa introdotta dall’art. 55 della L. n. 69/2009 che stabilisce che “l’Avvocatura dello  Stato  può  eseguire  la  notificazione  di  atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai  sensi  della  legge  21  gennaio 1994, n. 53”. Quest’ultima disposizione prevede la possibilità per gli avvocati di eseguire direttamente, senza l’intermediazione dell’agente notificatore la notificazione di atti  civili, amministrativi e stragiudiziali, anche avvalendosi di procedure informatiche. E’ previsto l’utilizzo del servizio postale (L. n. 890/1992) salvo che l’autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. La notificazione mediate consegna diretta della copia è ammessa qualora il destinatario sia un altro avvocato che abbia la qualità di domiciliatario di una parte e che sia iscritto nello stesso albo del notificante. 

 

5. Modalità delle notificazioni

Il codice di procedura civile agli art. 137 ss. disciplina diverse ipotesi di notificazione tra le quali:

-         in mani proprie (art. 138);

-         nella residenza, nella dimora o nel domicilio (art.139);

-         nei casi di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia[26] (art. 140);  

-         presso il domiciliatario (art. 141);

-         a persona non residente, ne’ dimorante, né domiciliata nella Repubblica (art. 142);

-         a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (art. 143);

-         alle persone giuridiche (art. 145);

-         a mezzo del servizio postale[27] ( art. 149);

-         per pubblici proclami (art 150);

-         forme di notificazione ordinate dal giudice (art.151 c.p.c.). Nel caso in cui il giudice autorizzi la notificazione di atti “in modo diverso da quello stabilito dalla legge”, deve indicare forme che corrispondono allo scopo dell’atto e scegliere modalità che garantiscano il rispetto dei principi fondamentali del diritto di difesa  e del contraddittorio.

 

5.1 Notifica in mani proprie.

L'art. 17 D.Lgs. 546/97 detta una disciplina in virtù della quale è sempre consentita la consegna "in mani proprie"[28], certamente preferita per la maggior certezza che attribuisce[29]. Pertanto detta norma si pone in rapporto di specialità con le norme del c.p.c. e precisamente con l’art. 138 c.p.c., che disciplina la "notificazione in mani proprie", richiede che essa avvenga "nelle mani proprie del destinatario (...) ovunque si trovi" purché nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario cui è addetto l'ufficiale giudiziario che esegue la notificazione. In seguito alle modifiche apportate dall'art. 174, c. 2, Dlgs 30 giugno 2003, n. 196, a far data dal 1 gennaio 2004  la consegna in mani proprie deve essere preventivamente esperita "presso la casa di abitazione" del destinatario e, solo se ciò non è possibile, può essere regolarmente effettuata ovunque lo si trovi.

Il rifiuto di ricevere la copia notifica si considera fatta in mani proprie (art. 138 c.p.c.), in tal caso il messo dà atto del rifiuto nella relazione di notifica. La parte interessata può sempre far ricorso alla consegna in mani proprie anche se la controparte abbia indicato un diverso domicilio per le comunicazioni e notificazioni relative alla controversia in essere[30] ovvero abbia nominato un procuratore domiciliatario[31].

 

5.2 Notifica nella residenza, dimora e domicilio.

Quando non  sia possibile effettuare la notifica in mani proprie, la stessa deve essere  fatta  nel  Comune  di  residenza  del  destinatario,  ricercandolo  nella  casa  di  abitazione  o  dove  ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. Se  il  destinatario  non  viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale  giudiziario  consegna  copia  dell'atto a una persona di famiglia (siano esse legate da vincolo di parentela, affinità o affiliazione sia esse conviventi)  o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. In questo caso l’atto da notificare deve essere inserito in una busta sigillata, in maniera tale da procedere alla notificazione secondo le prescrizioni previste in caso di “Notificazione a persona diversa dal destinatario”.

In  mancanza  delle  persone  sopra indicate, persona di famiglia (siano esse legate da vincolo di parentela, affinità o affiliazione sia esse conviventi)  o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, la copia  è  consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. In questo caso:

- l’atto da notificare deve essere inserito in una busta sigillata, in maniera tale da procedere alla notificazione secondo le prescrizioni previste in caso di “notificazione a persona diversa dal destinatario”;

- dell’avvenuta notificazione se ne dovrà dare notizia  al destinatario dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.

Quando  non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa  nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio,   osservate   in   quanto  è   possibile  le  disposizioni precedenti.

 

5.3 Irreperibilità o rifiuto di ricevere copia.

Se  non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o  per  incapacità  o  rifiuto  delle  persone  sopra indicate (e quindi non anche nell’ipotesi di rifiuto a ricevere da parte del destinatario),  la notificazione eseguita ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., come integrato dalla legge n. 890 del 1982, si perfeziona allorquando l'ufficiale giudiziario o il messo notificatore:

1)      si sia recato nei luoghi indicati dall’art.139 c.p.c. senza trovare il destinatario né altro soggetto idoneo a ricevere l’atto;

2)      affigge l’avviso del  deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;

3)      deposita la copia dell’atto nella casa del  comune  dove  la  notificazione  deve  eseguirsi, in busta sigillata riportante all’esterno il numero cronologico della notificazione senza segno od indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto;

4)      abbia spedito al destinatario la raccomandata con avviso di ricevimento con la quale dà notizia degli estremi dell’atto.

La notificazione nei confronti del destinatario dell’atto si ha per eseguita con il compimento di quest’ultimo adempimento[32].

Il ricorso al procedimento  di  notificazione  di  cui  all’art.  140 c.p.c. richiede che l’organo delle notificazioni indichi  specificamente  le ragioni per cui non ha potuto  procedere secondo le forme di cui all’art. 139 c.p.c. descrivendo, in particolare, le infruttuose ricerche del destinatario nel luogo di residenza, di dimora o di domicilio[33].

Deve, pertanto, ritenersi inesistente la  notificazione  eseguita mediante deposito presso la casa comunale  in  dipendenza  di  una  semplice momentanea  irreperibilità  del  destinatario  in  quanto  tale  modalità  è prevista ex art. 60, lett. e), D.P.R. n. 600/1973, nell’esplicita ipotesi di mancanza di abitazione, ufficio o azienda del  contribuente  nel  territorio del Comune, quindi riferita alla disciplina attinente ad atti di natura  sostanziale e non processuale e, quindi, a materia alla quale  non  sono,  in  linea  di principio, applicabili le più rigorose garanzie specificamente  connesse  al regime degli atti processuali[34].

 

5.4 Notificazione presso il domiciliatario.

Il domicilio eletto dalle parti ha effetto anche per i successivi gradi di giudizio. La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una  persona o un ufficio può essere fatta mediante consegna di copia  alla persona o al capo dell'ufficio in qualità  di  domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione.   Quando   l'elezione  di  domicilio  è  stata  inserita  in  un contratto, la   notificazione   presso   il   domiciliatario   è    obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato. La consegna, a norma dell'art. 138, della copia nelle mani della   persona  o  del  capo  dell'ufficio  presso  i  quali  si  è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario.

Se la notifica non avviene in mani proprie del domiciliatario, ma in uno degli altri modi e luoghi indicati dall'articolo 139 c.p.c., in caso di contestazione spetta al notificante, dare prova che sussistono le condizioni di regolarità della notificazione[35].

Ai  fini  della decorrenza dei termine di cui dell’art. 325 c.p.c., c. 2, per la notifica della sentenza di appello non  poteva  affatto  “scegliere  tra  inviare  la sentenza alla sede legale e lo studio  dei  procuratori  costituiti  in  ... appello ai sensi dell’art. 330 c.p.c.” in quanto, secondo  la  previsione  degli  artt.  285  e  170  c.p.c., (applicabili  al  processo  tributario  per  carenza  di  specifica  diversa disposizione nel D.Lgs. n. 546 del 1992), la  notificazione  della  sentenza effettuata alla controparte personalmente anzichè al procuratore  costituito non è idonea a far decorrere il  termine  breve  per  l’impugnazione[36].  (cfr., Cass. sez. trib. 25 maggio 2007 n. 12269, per la quale nè priva  di  effetti  ai fini  dell’impugnazione"  la  "notifica  eseguita  presso  l’abitazione  del ricorrente ... munito di difensore").

Le comunicazioni effettuate dalla segreteria presso la residenza o il domicilio del contribuente e non presso il domicilio eletto sono nulle[37].

La parte nella generalità dei casi elegge domicilio presso il professionista incaricato della difesa, contestualmente al conferimento della procura alle liti.

Non si può procedere alla notifica nel domicilio eletto nei seguenti casi:

a) se è richiesto dal domiciliatario o questi è morto;

b) se il domiciliatario si è trasferito fuori dalla sede indicata nell'elezione di domicilio;

c) se è cessato l'ufficio.

5.5 Notifica a persona non residente, né dimorante né domiciliata nel territorio della Repubblica.

L'art. 142 c.p.c. in tema di notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica, attribuisce il valore di fonte primaria alle convenzioni internazionali ( e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200[38]), in difetto delle quali è dato ricorso alla disciplina sussidiaria interna tra cui quella di cui all'art. 151 c.p.c. - il quale ammette forme di notificazione, ordinate dal giudice, diverse da quelle previste dalla legge. Benché tale procedimento di notificazione non preveda formalità necessarie devono garantirsi il diritto di difesa, il principio del contraddittorio e l'esigenza che le forme trovino corrispondenza nello scopo dell'atto; a tal fine costituiscono requisiti essenziali la certificazione dell'attività compiuta dal soggetto procedente, la consegna di copia conforme dell'atto, l'osservanza di formalità idonee a garantire la conoscenza legale dell'atto e un grado di certezza non inferiore a quello offerto dai procedimenti ordinari, quali, per le notifiche a mezzo posta, l'avviso di ricevimento[39].

Se mancano l’elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono notificati o comunicati presso la segreteria della commissione.

 

5.6 Notificazione  alle  persone giuridiche e alle società non aventi personalità giuridica.

La  notificazione  alle  persone giuridiche si esegue nella loro  sede,  mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla   persona incaricata di ricevere le notificazioni o,  in mancanza,  ad altra persona addetta alla sede stessa[40] (art. 145 c.p.c.). In tale caso ove effettuate nelle sede effettiva della società in mani proprie del dipendente la notifica è da ritenersi nulla[41]. La legittimazione alla ricezione si presume per il solo fatto della presenza del soggetto nella sede sociale  e dell’avvenuta accettazione dell’atto, mentre incombe sul destinatario l’onere della prova contraria[42] - [43].

La  notificazione  alle  società   non   aventi   personalità giuridica,  alle  associazioni non riconosciute e ai Comitati di cui agli artt.  36 e segg.  c.c. si fa, secondo le modalità sopra descritte, nella sede dove svolgono attività in modo continuativo.

Se  la  notificazione non puo` essere eseguita, nelle modalità sopra citate, e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'Ente, si osservano le disposizioni degli artt. 138 (notificazione in mani proprie), 139 (notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio),  141 (notificazione presso il domiciliatario).

Se l'ufficiale giudiziario non può notificare un atto tributario a una persona giuridica nel domicilio fiscale, deve porre in essere la procedura ex articolo 140 c.p.c., previa indicazione, nella relata di notifica, dell'inesistenza di qualsiasi sede o ufficio della società, del rappresentante legale o di persona che rappresenti la stessa, come prescrive l'articolo 145 c.p.c.[44].

Laddove, invece, la notifica è eseguita a mani del legale rappresentante della società presso il suo domicilio, anziché presso la sede sociale, e ciò al di fuori dell'ipotesi sussidiaria di cui al terzo comma dell'articolo 145 c.p.c., in quanto la notifica stessa è perfettamente eseguibile, ai sensi del primo comma dello stesso articolo 145, presso la sede sociale, si riconosce la regolarità della notifica eseguita in primis mediante consegna nelle mani del legale rappresentante reperito in luogo diverso dalla sede sociale (nella fattispecie, nel proprio domicilio) [45].

Le notificazioni qualora siano fatte ad istanza di parte o della segreteria dell’ufficio sono compiute dall’ufficiale giudiziario[46], qualora, invece, sono fatte dall’Ente locale si può provvedere anche tramite il messo comunale[47], purchè vengano rispettate le disposizioni contenute negli   art. 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposta dall’art.17.

Le notificazioni fatte all’Ente locale (oppure il Ministero delle finanze o all’Agente della riscossione) possono essere effettuate mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia. La notifica dell’atto mediante impiegato addetto deve consentire l’individuazione di quest’ultimo. In caso contrario la notifica deve ritenersi inesistente, ancorché tale vizio derivi da un comportamento non corretto della controparte[48]. La notifica può essere effettuata anche in mani proprie del Sindaco, in qualità di rappresentante legale.

Oltre alle forme tipiche di notificazione è previsto anche il ricorso all’impiego del servizio postale[49].

 

6. Notificazione a mezzo del servizio postale

La notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi del c. 3 dell’art.16,  deve essere effettuata in plico senza  busta raccomandato con avviso di ricevimento sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'avviso[50]. In caso di deposito presso l’ufficio postale la notifica si perfeziona con il ritiro del piego da parte del destinatario oppure con la scadenza del termine di compiuta giacenza, ai sensi dell’art. 8 della L. 890/1982.  Nel caso in cui destinatario dell’atto è l’Ente locale (oppure il Ministero delle finanze) la notifica è effettuata mediante consegna all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.

A seguito della modifica apportata dall’art. 36 c. 2 quater del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 (c.d. decreto milleproroghe), all’ art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890,  laddove il piego non viene consegnato personalmente al destinatario, l’agente  postale  dà  notizia  al destinatario medesimo dell’avvenuta  notificazione  dell’atto  a  mezzo  di lettera raccomandata.

 

7. Notifica  a mezzo ufficiale giudiziario

La complessiva attività costitutiva della notificazione svolta dall'ufficiale giudiziario su specifica richiesta della parte interessata,  ha duplice valenza perchè impone all'ufficiale procedente:

a)      di certificare la conformità dell'atto consegnato al notificando all'originale restituito alla parte richiedente;

b)      di descrivere, nell'apposita relazione (c.d. relata di notifica), tutte le attività svolte per portare l'atto da notificare alla specifica sfera indicata dal legislatore da questo considerata come idonea a conseguire la (certezza della) "conoscenza legale" detratto da parte del notificando: il passaggio dell'atto dall'una all'altra sfera soggettiva, per le conseguenze che la legge vi riconnette, e' retto da precise regole, ritenute idonee a raggiungere la (prova delle) conoscibilità se non della conoscenza effettiva sia dall'esistenze che del contenuto preciso dell'atto notificato[51].

In caso di esecuzione della notifica, l'ufficiale giudiziario deve indicare:

-         la persona alla quale l'atto è consegnato;

-         le sue qualità (ad esempio, portiere, coniuge);

-         il luogo di consegna dell'atto.

Qualora, invece, la notifica non venga eseguita, l'ufficiale giudiziario deve indicare:

-         i motivi dell'omessa consegna;

-         le ricerche effettuate;

-         tutte le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.

Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.

 

8. Notifica  a mezzo messo comunale o messo autorizzato dall’amministrazione finanziaria

La previsione del c. 4 dell'art.16 del D.Lgs n. 546/1992, secondo cui "l'ufficio del ministero delle Finanze e l'Ente locale provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'Amministrazione finanziaria, con l'osservanza delle disposizioni di cui al c. 2", non può essere estesa anche alle notifiche del ricorso per cassazione.

I messi speciali degli uffici finanziari hanno potere di effettuare validamente notifiche, ove debitamente autorizzati ai sensi dell'art. 16, c. 4, citato, nell'ambito del procedimento "speciale" dinanzi alle Commissioni tributarie, ma sono privi di qualunque potere notificatorio nell'ambito del procedimento per cassazione, disciplinato integralmente dalle norme processuali comuni. Di conseguenza, sussiste la "nullità assoluta e insanabile" (inesistenza) dell'atto e soprattutto l'inammissibilità del ricorso. Come ha ritenuto la Cassazione l'articolo 16 D.Lgs. 546/1992 ha natura di norma generale e regola le modalità delle notificazioni degli atti del processo, dettando una disciplina speciale sia per il contribuente sia per gli organi dell'Amministrazione tributaria. Il c. 4 della citata disposizione ha per oggetto solo atti dell'Amministrazione tributaria, prevedendo un'ulteriore modalità di notificazione a disposizione degli uffici pubblici, che consiste nella possibilità di avvalersi di messi comunali o di messi autorizzati. Tale regola, per ragioni, non letterali, quanto logiche e sistematiche, si applica anche alla notificazione del ricorso in appello (Cassazione  13969/2001 e n. 18291/2004).

In tema di validità delle notificazioni effettuate dai messi speciali  occorre distinguere tra i messi del giudice di pace e i messi comunali (ai quali possono essere accomunati i messi dell'Amministrazione finanziaria), affermando che a questi ultimi sono affidate, per legge, le funzioni di notificazione di atti amministrativi pur rimanendo estranei alla categoria dei messi del giudice di pace, che appartengono, invece, all'organico dell'ufficio giudiziario e partecipano - con gli ufficiali giudiziari - alla funzione di notificazione degli atti processuali.
Pertanto, mentre è nulla (quindi sanabile) la notificazione del ricorso per cassazione eseguita dal messo del giudice di pace in violazione delle regole sulla distribuzione delle competenze con gli ufficiali giudiziari, è giuridicamente inesistente quella eseguita dal messo comunale (o messo speciale), collocandosi essa al di fuori delle sue attribuzioni[52].

Per le notificazioni in materia tributaria, "il messo autorizzato dall'Amministrazione finanziaria" di cui all'articolo 16, c 4, Dlgs 546/1992, non può eseguire notifiche nei procedimenti avanti agli organi giudiziari in senso proprio. Pertanto, la notifica del ricorso in Cassazione eseguita dal messo notificatore è inesistente (e non soltanto nulla) e determina l'inammissibilità del ricorso[53].

Il messo comunale deve esser stato regolarmente nominato con provvedimento del Sindaco.

 

9. La notifica plurima.

La Corte di cassazione con ordinanza 20 giugno 2007  n. 14355 nel rimettere al Primo presidente la questione relativa alla validità della notificazione al procuratore costituito che rappresenti una pluralità di parti, afferma il principio che è sufficiente che a quest'ultimo venga consegnato un numero di copie corrispondente al numero delle parti rappresentate (criterio quantitativo), senza che sia necessaria l'identificazione specifica nella relata di ciascuna delle parti: è evidente che presupposto di tale affermazione sia l'idea che il procuratore costituito sia un quid pluris di un mero consegnatario, dato che spetterebbe ad esso (e non al notificante) specificare le singole parti cui l'atto è diretto. Ritenere che in caso di consegna di un'unica copia sia necessaria una rinnovazione della notifica, potrebbe, quindi, in questo quadro "nuovo", apparire una istanza puramente formalista (peraltro, non imposta dalla norma) in contrasto con le esigenze di efficienza e semplificazione, le quali impongono di privilegiare interpretazioni coerenti con la finalità di rendere giustizia in un tempo ragionevole (v. per la necessità di superare formalismi ostativi all'istanza di giustizia secondo il principio dei giusto processo, Cass. nn. 24856 del 2006; S.U. 13916 del 2006; 23220 del 2005; 10963 del 2004). Tanto più che la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto al giudice nazionale il potere-dovere di estendere i diritti sanciti nell' art. 111 Cost., in tutti i procedimenti di competenza del giudice tributario, secondo un criterio guida che imporrebbe di applicare sempre ai cittadini lo standard più elevato di tutela dei diritti (Grand. Chamber, 23 novembre 2006, Jussila vs. Finland). Una interpretazione sistematica della norma che impone di leggere l'art. 170 c.p.c., commi 1 e 2, come se fossero (e come realmente sembrano essere) espressione di un'unica disposizione - ben consente di ritenere valida (ed efficiente ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione nei confronti di tutte le parti rappresentante) la notifica della sentenza eseguita in unica copia al procuratore costituito che rappresenti una pluralità di parti. Nemmeno la formulazione letterale dell'art. 330 c.p.c., è incompatibile con una simile conclusione, infatti l'art. 330 c.p.c., nel prevedere che l'impugnazione deve essere notificata presso il procuratore costituito, “non contiene una mera indicazione del luogo di notifica, ma identifica nel detto procuratore il destinatario di essa in forza di una proroga ex lege dei poteri conferitigli con la procura alle liti”[54].

Tale orientamento giurisprudenziale è stato recepito dal legislatore che con la riforma degli art. 285 e 330 c.p.c. ad apera della L. 69/09 ha codificato il principio sulla validità della notificazione della sentenza e dell’impugnazione mediate consegna di un’unica copia al procuratore costituito per più parti.  

E’stato quindi superato il precedente orientamento giurisprudenziale per il quale la notificazione dell’atto di appello a più parti presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di un numero di copie inferiori rispetto alle parti cui l’atto è destinato, è di per sé nulla.
Il vizio di nullità può essere sanato, con efficacia ex tunc, o attraverso la costituzione in giudizio di tutte le parti cui l’impugnazione è diretta, oppure nel caso in cui gli appellanti non si costituiscono nel giudizio di secondo grado, con la rinnovazione della notificazione, da eseguire in un termine perentorio assegnato dal giudice ai sensi dell’articolo 291 c.p.c.. Qualora l’appellante non provveda a detta rinnovazione, la Cassazione deve rinviare la controversia al giudice di merito affinché ne disponga il relativo adempimento[55].

 

10. Momento di perfezionamento del procedimento di notifica

Il momento del perfezionamento della notificazione si distingue per il notificante e il destinatario, così come affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza del 26 novembre 2002, n. 477[56], che introduce il principio di scissione dei due momenti di perfezionamento della notifica per il notificante e per il destinatario,  e ribadito con sentenza n. 28 del 23 gennaio 2004[57]. Tale principio, valido sia per la notifica degli atti processuali (es. notifica ricorso, deposito degli atti) che sostanziali (atti di accertamento, riscossione) è stato recepito dal legislatore nel c. 27 dell’art. 37 del D.L. 223/2006. In particolare la notifica nei confronti del notificante si perfeziona al momento della consegna dell’atto all'agente notificatore[58] (ufficiale giudiziario[59], messo o servizio postale), mentre  nei confronti del destinatario nel momento in cui l'atto è dallo stesso ricevuto o è pervenuto nella sua sfera di conoscibilità[60].

L'art. 16 del D.Lgs. 546/1992 prevede che, nel processo tributario, le notifiche possano avvenire a mezzo raccomandata postale (c. 2) e che la notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione (c. 5). In ogni caso la disposizione per cui il deposito del ricorso e del controricorso, nei casi in cui siano spediti a mezzo posta, si ha per avvenuto nel giorno della spedizione, non è applicabile in base a consolidata giurisprudenza nelle seguenti fattispecie:

-         notifica  mediante ricorso diretto al servizio postale, presso  il domiciliatario che non sia andata a buon fine per l’assenza di questi nel luogo indicato come domicilio, in quanto  trasferitosi. La parte dovrà, quindi, attivarsi per accertare il nuovo recapito, per effettuare validamente il rinnovo della notifica nel nuovo domicilio dello stesso difensore (accertabile presso l’albo professionale). Laddove, la rinnovazione da parte dell’impugnante  della notifica, avvenga oltre il termine di legge l’appello dovrà essere dichiarato inammissibile[61];

-         deposito di atti di cui la controparte e il giudice hanno diritto di prendere cognizione con congruo anticipo rispetto alla data di discussione della controversia. Perciò non possono essere prese in considerazione le memorie pervenute in cancelleria oltre il termine di 5 giorni prima dell'udienza (art. 378 c.p.c.), ancorché spedite a mezzo posta in data anteriore[62].

Tuttavia, anche successivamente all’intervento costituzionale la Cassazione[63], ha chiarito che, nel caso di notificazione di atti a mezzo posta, ove il destinatario dell'atto non si sia costituito, il notificante ha l'onere di produrre l'avviso di ricevimento, o tempestivamente, con il deposito del ricorso in cancelleria o, anche successivamente, purché prima che la causa sia posta in decisione. Infatti, l’avviso prescritto dall'art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L.  890/1982 è il solo documento idoneo a dimostrare l'intervenuta consegna, la data di essa, nonchè la identità e idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Occorre, dunque, provare l’avvenuta sottoscrizione, da parte del destinatario, della ricevuta di ritorno. In caso contrario, la notifica è non già nulla, ma inesistente e l’impugnazione inammissibile[64], non potendosi accertare la effettiva e valida costituzione del contraddittorio, anche se risulta provata la tempestività della proposizione della impugnazione.

Al fine, quindi, di evitare un possibile contrasto tra l’interpretazione costituzionalmente adeguata delle norme processuali regolanti la notifica degli atti civili e quella sopra richiamata della cassazione, la Sezione tributaria della Corte di Cassazione, con le ordinanze 23221 e 23222  del 27 ottobre 2006, e 2273 del 2 febbraio 2007 ha deciso di sottoporre al primo Presidente l’opportunità di devolvere la soluzione della questione alle Sezioni unite, in merito alle conseguenze determinate, in caso di notifica (nel caso di specie del ricorso per cassazione) a mezzo del servizio postale (ai sensi dell'art. 149 c.p.c, degli artt. 4 e 8, della legge n. 890/1982, nonché ai sensi degli artt. 16, 22 e 53 del D.Lgs. 546/1992, dell'art. 22 della L. fallimentare - R.D. n. 267/1942 -, e dell'art. 1 della legge n. 53/1994) dalla mancata esibizione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato.

In merito alla notificazione del ricorso per Cassazione tramite ufficiali giudiziari, in considerazione della scissione del momento perfezionativo della notifica per il notificante e quello per il destinatario occorreva risolvere il problema se la prova della consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario dovesse essere fornita a mezzo di idonea certificazione dell’ufficiale medesimo o potesse anche risultare dal timbro apposto sul documento indicante il numero del “registro cronologico ricorsi” e la data[65]

La Corte di Cass. SS.UU. 20 giugno 2007 n. 14294, ha statuito che in tema di notifica del ricorso per cassazione, la prova della tempestiva consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto da notificare può derivare anche dal timbro, che lo stesso appone sull’atto, recante il numero cronologico e la data. Tuttavia, qualora la controparte muova contestazione in ordine alle risultanze di tale timbro, la sua idoneità probatoria viene meno e il ricorrente dovrà farsi carico di esibire una idonea certificazione rilasciata dall’ufficiale, il quale è obbligato a tenere - ai sensi dell’art. 116, lett. a), D.P.R. 1229/1959 - un registro cronologico che fa fede fino a querela di falso.

 

11. Nullità ed inesistenza della notifica. Sanatoria della notificazione nulla.

Il rinvio da parte delle norme del contenzioso tributario, in merito alla notificazione degli atti, alla normativa processuale civilistica determina, tra l’altro, l’applicazione di tre situazioni per effetto delle quali la notifica, ai sensi dell’art. 160 c.p.c.,  è da considerarsi nulla:

a)      inosservanza delle disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia dell’atto;

b)      incertezza assoluta della persona alla quale è stato consegnato l’atto;

c)      incertezza assoluta delle data di notifica.

Gli effetti di tali ipotesi sono contemperate ai sensi dell’art. 156 del c.p.c. che prevede appunto che “la nullità non possa mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto il  suo scopo”.[66]

 

La notificazione dell'atto di appello in luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario (ad esempio, domicilio personale anziché domicilio eletto), determina non l'inesistenza, ma la semplice nullità della notifica[67] con conseguente sanatoria del vizio in caso di costituzione della parte[68]. In difetto di costituzione in giudizio del destinatario, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notifica, ex artt. 291 e 350 c.p.c.; applicabili anche al rito tributario per effetto del rinvio di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs 546/1992. Qualora, la notifica dell'atto di appello sia stata eseguita nella residenza anagrafica degli interessati e non sia avvenuta "in mani proprie", essa egualmente non è illegittima, considerato che "l'avvenuta costituzione in giudizio dei contribuenti sana ogni vizio della notifica per il raggiungimento dello scopo"[69].

Ai sensi dell’art. 10 c. 1 L. 3 agosto 1999, n. 265: “ Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi per le notificazioni di propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge”.

In tema di notifiche eseguite dai messi comunali si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sulle eventuali responsabilità nel caso in cui le stesse vengano eseguite tardivamente[70].

La giurisdizione a conoscere della controversia inerente la responsabilità amministrativa del messo notificatore è della Corte dei conti, ancorché il danno reclamato sia stato patito dall'erario dello Stato mentre il messo notificatore è dipendente di un ente locale. Infatti, come espressamente previsto dall'art. 1, c. 4, della L. n. 20 del 1994, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, cioè in epoca successiva al 22 dicembre 1996 la Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa dei dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza[71].

E’ da escludersi la responsabilità del Comune per negligenza e imperizia del personale alle sue dipendenze, qualora la richiesta di notifica dell’atto impositivo da parte dell’Amministrazione finanziaria all’Ente locale non è accompagnata dalla indicazione del termine entro il quale l’atto doveva essere consegnato al destinatario, né detto termine fosse desumibile dal mandatario alla stregua di altri elementi non comporta alcuna[72].

Nel caso di notificazioni a mezzo del servizio postale dell’atto di appello si applica l’art. 330 c.p.c., pertanto l'atto introduttivo del giudizio di secondo grado deve essere notificato nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell'atto di notificazione della sentenza, oppure, in difetto, presso il procuratore costituito nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio di primo grado, sicchè la notifica effettuata alla parte personalmente deve ritenersi inesistente, in quanto priva di qualsiasi collegamento col destinatario di essa[73].

La nullità della notifica di differenzia dall’inesistenza, in quanto si ha nullità della notifica quando la stessa è eseguita nei confronti del destinatario mediante consegna in luogo ed a persona diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano pur sempre qualche riferimento con il destinatario della notificazione stessa[74], mentre si ha inesistenza allorquando la notifica è effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa che regola la materia[75]. Quest’ultimo caso si verifica ad esempio quando viene eseguita una notificazione ex art. 140 c.p.c. senza che siano realizzati i presupposti di cui all’art. 139 c.p.c., allorché il contribuente ha avuto l’effettiva disponibilità dell’atto impositivo dopo lo scadere del termine decadenziale fissato per l’esercizio della potestà di imposizione tributaria[76].

A differenza della notifica inesistente, la notifica nulla può esser sanata sia attraverso la costituzione del notificato per effetto quindi della tempestiva impugnazione dell’atto notificato, che evidenzia il raggiungimento dello scopo della notificazione medesima[77], sia  mediante rinnovo della notifica.

Per il contribuente, in presenza di un atto impositivo, la cui notifica è nulla si pone la seguente alternativa :

a)      procedere all’impugnazione dell’atto entro i termini previsti dall’aart. 21 del D.Lgs. 546/1992, rendendo così irrilevanti i vizi di notifica che risulterebbe sanata[78]. In questo caso il contribuente potrebbe argomentare  nel merito il ricorso;

b)      far decorrere i termini previsti dall’art. 21 del D.Lgs. 546/1992 impugnando tardivamente l’atto stesso o altro atto consequenziale. In quest’ultimo caso, il contribuente rischierebbe di presentare un ricorso tardivo qualora il giudice ritenga valida la notifica dell’atto impugnato[79].

Laddove il giudice d’appello non rileva tale vizio ordinando la rinnovazione della notifica e norma dell’art. 291 c.p.c. ed il vizio non viene neppure sanato dalla costituzione dell’appellato, sono nulli l’intero processo e la sentenza che lo ha definito. Qualora, il vizio sia rilevato in sede di legittimità, la Corte di Cassazione, nel dichiarare la nullità della notifica e dell’intero processo e della sentenza, deve disporre il rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo ormai pervenuto a conoscenza dell’appellato l’atto di impugnazione, ed essendo quindi superflua una nuova notificazione, sarà sufficiente effettuare la riassunzione della causa nelle forme di cui all’art. 392 c.p.c.[80].

In materia di processuale  si  è   andato consolidando il principio secondo il quale, per stabilire se sia ammissibile una impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che l’impugnante non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della  notificazione dell’atto introduttivo, occorre distinguere due ipotesi:

a)      se la notificazione è inesistente (cioè è stata eseguita irritualmente  in luogo o con consegna a  persona  che non hanno alcun collegamento col destinatario), si presume (con efficacia relativa) la mancata conoscenza  della pendenza della lite da parte del destinatario, ed  è onere  dell’altra  parte (soggetto notificante)  dimostrare  che  l’impugnante  ha  avuto  comunque contezza del processo;

b)      se invece la notificazione è nulla  (perchè  è  stata eseguita con modalità difformi da quelle  prescritte,  ma  in  luogo  o  con consegna a persona che hanno con la parte un collegamento che  fa  presumere che la parte stessa possa avere in concreto conosciuto l’atto),  si  presume iuris  tantum  la  conoscenza  della  pendenza   del   processo   da   parte dell’impugnante, e dovrà essere quest’ultimo a provare che la nullità gli ha impedito la materiale conoscenza dell’atto[81].



[1] Circ. Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - n. 28 del 4 agosto 2006 intitolata “Decrteto-Legge n. 223 del 4 luglio 2006 – Primi Chiarimenti –”.

[2] Ai sensi dell’art.60 DPR 600/1973 “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:

a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (In base all’art. 10 della 3 agosto 1999, n. 265, le pubbliche amministrazioni possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, pertanto "Al Comune che vi provvede spetta da parte dell'amministrazione richiedente, per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una somma determinata con decreto dei ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, dell'Interno e delle Finanze);

b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;

b- bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata (tale modifica è stata introdotta dal D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 convertito dalla L. n. 248 del 4 agosto 2006, precedentemente l’agente notificatore in caso di assenza del destinatario dell’atto poteva effettuare  la notifica nei confronti dei soggetti legittimati a riceverla nella loro residenza, dimora o domicilio);

c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario (Il domicilio fiscale, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, va individuato a norma dell’art. 58 del DPR 600/1973 nel comune in cui si trova la sede legale o, in mancanza o in via gradata, la sede amministrativa, una sede secondaria o una stabile organizzazione, ovvero viene esercitata la prevalente attività);

d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione (tale modifica è stata introdotta dal D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 convertito dalla L. n. 248 del 4 agosto 2006). Detta fattispecie  si differenzia dalla notifica effettuata ai sensi dell'articolo 140 cpc in  quanto in quest’ultima ipotesi chi esegue la notifica deve aver individuato l'abitazione o l'ufficio o l'azienda del destinatario dell'atto, e solo dopo che siano risultati vani tutti i tentativi prescritti dalla legge per effettuare la notifica procederà tramite il deposito dell'atto nella casa comunale e all'invio della raccomandata con ricevuta di ritorno in modo da avvisare il destinatario. Differentemente, l’art. 60, primo comma, lett. e), regola  il caso in cui, presso il Comune in cui deve eseguirsi la notificazione, il destinatario non abbia né abitazione, né tanto meno azienda o ufficio;

e- bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (modifica introdotta dal D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 convertito dalla L. n. 248 del 4 agosto 2006 che recepisce gli indirizzi della Corte cost. espressi con sentenze n. 189 del 26 giugno 1974 e n. 417 del 18 dicembre 2001);

f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano.

L'elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e- bis) del comma precedente.

Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della comunicazione prescritta nel secondo comma dell'articolo 36 (modifica introdotta dal D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 convertito dalla L. n. 248 del 4 agosto 2006 che recepisce legislativamente l’indirizzo della Corte cost. espresso con sent. n. 360 del 19 dicembre 2003). Se la comunicazione è stata omessa la notificazione è eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale .

[3] Cass. sez. trib. 15 luglio 2009 n. 16444, per la quale la  nullità  della  notifica  dipende   dall’accentata  mancanza  sia  della relazione di famiglia sia della convivenza. Nullità che, ovviamente, non può  ritenersi  sanata  per  raggiungimento dello scopo dell’atto, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., c. 3, non essendo stato impugnato (in  termini)  tale  atto  presupposto,  bensì  la  cartella esattoriale conseguente all’iscrizione a ruolo delle somme da esso portate.

[4] Cass. sez. trib. 9 gennaio 2009 n. 216; Cass. sez. trib. 20 febbraio 2006 n. 3816 per la quale “qualora non  sia  possibile  la  notifica  di  un  avviso  di accertamento ad una società commerciale presso la  sede,  la  notificazione può avvenire a mani della persona  fisica  che  la  rappresenta  (ai  sensi dell'art. 145, comma 3, del codice di procedura civile), ma, in  osservanza dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, è necessario che tale persona  fisica, oltre ad essere identificata nell'atto, risieda nel  comune  di  domicilio fiscale del destinatario (cioè, nel comune in cui la persona giuridica  ha la sua sede legale e, in mancanza, in via gradata, la sede  amministrativa, una sede secondaria  ovvero  la  sede  in  cui  la  società  abbia  la  sua prevalente attività)”.

[5] Cass. sez. trib.  9 giugno 2005 n. 12153; Cass. sez. trib. 18 maggio 2005 n. 18420.

[6] Art. 65 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

[7] Cass. sez. trib.  4 aprile 2007 n. 12886; Cass. sez. trib.   24 febbraio 2006 n. 8272.

[8] Cass. 22 aprile 1974 n. 1156.

[9] Cass. sez. trib. 7 marzo 2002 n. 11447; Cass. sez. trib. 7 luglio 2003 n. 10659 per la quale “è nulla la notifica di un atto  di  accertamento  emesso  nei confronti di un defunto e notificato  al  destinatario  (defunto)  nel  suo domicilio, nel caso in cui l’ufficio abbia avuto conoscenza della morte del contribuente. Infatti, due  sono  le  possibili  alternative  che

l'Amministrazione finanziaria si trova di fronte qualora  debba  notificare un avviso di accertamento ad un contribuente che sia deceduto: se  è  stata eseguita la comunicazione di cui all'art. 65, camma 2, D.P.R. n.  600/1973, gli   atti   impositivi   devono   essere   notificati   personalmente   e nominativamente agli eredi nel domicilio fiscale da costoro comunicato; se, invece, tale comunicazione non sia stata eseguita, gli  atti  intestati  al dante causa possono essere notificati nell'ultimo domicilio  dello  stesso, ma devono essere diretti agli eredi  collettivamente  e  impersonalmente  e

tale notifica sarà efficace nei confronti degli eredi  che,  almeno  trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di  cui  sopra  (art. 65, comma 4, D.P.R. n. 600/1973). Dal mancato  rispetto  del  procedimento  notificatorio  predisposto dalla norma deriva la «nullità assoluta  ed  insanabile  della  notifica  e dell'avviso di accertamento”.

[10] Il tema della notificazione di un atto tributario ad un contribuente residente all’estero, ha rappresentato oggetto di diverse ordinanze da parte della Corte Costituzionale e da parte del giudice di merito. Da ultimo la CTR Veneto ha ritenuto nulla la notifica di  un avviso di accertamento presso la casa comunale relativo ad un contribuente residente all’estero e privo di rappresentante nel territorio dello Stato, in quanto verrebbe violato il diritto di difesa previsto dall’art. 24 della costituzione.  L’art. 60 del DPR 600/1973, al primo comma lettera e-bis) a seguito della modifica apportata dall’art 37 D.L. 223/2006 prevede che  "è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento".

La disposizione in esame attribuisce al contribuente la facoltà di comunicare al competente Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate l'indirizzo estero dove intende ricevere la notifica degli atti tributari che lo riguardano.
La possibilità di avvalersi di siffatta facoltà presuppone che il contribuente:

-    non abbia la residenza in Italia;

-    non vi abbia eletto domicilio ai sensi della lettera d) dell'articolo 60, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973;

-    non vi abbia costituito un rappresentante legittimato a ricevere, in sua vece, la notifica degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano. La comunicazione all'Ufficio locale dell'indirizzo estero va effettuata con le stesse modalità di cui alla  lettera d) del primo comma dell'articolo 60 del D.P.R. n. 600 del 1973.  Qualora il contribuente intenda avvalersi della predetta facoltà, la notificazione degli atti tributari verrà effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo estero così comunicato. Tale modalità di notificazione degli atti ovviamente non esclude la notificazione in mani proprie al destinatario. Posto che la comunicazione in parola costituisce per il contribuente una facoltà, nel caso in cui questi non intenda avvalersene l'Ufficio locale notificherà gli atti secondo le ordinarie procedure previste dalle vigenti disposizioni normative, attenendosi alle istruzioni a suo tempo impartite con Circ. n. 16/E del 27 gennaio 2000.

[11] Corte Cost 7 novembre 2007, n. 366 per la quale “è fondata  la  questione  di  legittimità  costituzionale  del combinato disposto degli artt. 58, commi 1 e 2, secondo periodo, e 60, comma 1, lettere c), e) ed f), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui  redditi"),  con  l'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n 602  ("Disposizioni  sulla riscossione delle imposte sul reddito"), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Le  disposizioni  censurate  dal  giudice  a  quo violano  i  precetti  costituzionali   posti   a   presidio   della   tutela dell'effettiva e tempestiva conoscenza degli atti da parte del destinatario. Tale limite è inderogabile - anche per la discrezionalità del legislatore  - e risulta compromesso laddove le norme scrutinate equiparano  la  condizione di un cittadino italiano non residente iscritto all'Anagrafe degli  Italiani residenti  all'estero  (AIRE)  a  quella  di  un  cittadino  sprovvisto   di abitazione, ufficio, azienda nel  comune  ove  è  eletto  il  suo  domicilio fiscale, rendendo così inoperante il disposto dell'art. 142  c.p.c., imponendo, invece,  di  eseguire  le  notificazioni  a  lui destinate solo mediante il deposito di copia dell'atto nella casa comunale e l'affissione dell'avviso di deposito nell'albo dello stesso comune”.

[12] Cass. sez. trib. 27 novembre 2006 n. 25095.

[13] Cass. SS.UU. 5 ottobre 2004  n.  19854; Cass.  sez. trib. 11 ottobre  2007  n.  21411; Cass. sez. trib. 27 settembre 2007 n. 20357; 12 luglio 2006, n. 15894; 16  settembre  2005,  n. 18420; 20 giugno 2005, n. 13231. Cass. 10477 del 23 aprile 2008 in base alla quale “gli artt. 156, comma 3, e 160 c.p.c., sicuramente applicabili al processo tributario, hanno tuttavia una natura eminentemente processuale, talché essi operano esclusivamente con riguardo agli atti del processo e non rispetto a quelli aventi contenuto sostanziale. Poiché l'avviso di accertamento è atto non processuale, ma esplicativo della potestà impositiva dell'Amministrazione finanziaria, la relativa notificazione non attiene all'inizio di un procedimento giurisdizionale contenzioso, e non è possibile, conseguentemente, applicare ai vizi della notifica il regime delle sanatorie proprie degli atti processuali. Né tantomeno alla notificazione dell'avviso di accertamento sono applicabili i principi processuali attinenti al rilievo d'ufficio delle nullità”.

[14] Cass. 10 maggio 2005, n. 9697.

[15] Cass. sez. trib. 12 aprile  2005, n. 7498.

[16] Cass. SS.UU. 5 ottobre 2004, n. 19854.

[17] Cass. sez. trib. 27 febbraio 2009 n. 4760.

[18] Stante il limitato differimento temporale previsto dall’art. 17 c. 3 D.Lgs. 546/1992 e quindi compatibile con l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario,  si ritiene non ricadere nei profili di costituzionalità rilevati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 360 del 10 dicembre 2003 con riferimento alla disposizione dell’art. 60, ultimo comma, del DPR 600/1973 nella parte in cu stabilisce che le variazioni o le modificazioni dell’indirizzo del contribuente, hanno effetto ai fini della notificazioni dal sessantesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica. Per la Corte rappresenta limite inderogabile alla discrezionalità del legislatore in tema di notificazioni, l’esigenza di garantire al notificatario l’effettiva possibilità della conoscenza dell’atto notificato e di conseguenza l’esercizio al suo diritto di difesa.

[19] Cass. Sez. I 21 febbraio 1997  n. 7289.

[20] Cfr Cass. sez. trib.  29 maggio 2003 n. 8618 per la quale “qualora il ricorrente abbia omesso di comunicare la variazione della propria residenza rispetto a quella indicata nel ricorso introduttivo, l'avviso di trattazione dell'appello deve essere comunicato presso la segreteria della Commissione tributaria, ai sensi di quanto dispone l'art. 17, u.c. Dlgs n. 546/1992; dovrà essere cura del contribuente consultare il fascicolo personale e visionare gli atti, nonché evidenziare nelle forme dovute e previste l'avvenuto cambio di domicilio, residenza o sede”. Conforme Cass. sez. trib. 19 aprile 2003 n. 13320 per la quale “se il difensore domiciliatario non ottempera a comunicare il cambio di domicilio, la comunicazione dell'avviso di udienza deve essere effettuata presso la segreteria della Commissione, ex art. 17”.

[21] Cass. sez. trib.  15 maggio 2003 n. 16887; Cass. SS.UU. 7 luglio 1994 n. 6375.

[22] Cass. sez. trib. 25 marzo 2009 n. 7158.

[23] Corte Cost. ord. 15 novembre 2003, n. 12, che ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, c. 3, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost..

[24] Cass. sez. trib. 7 dicembre 2006 n. 716; Cass. sez. trib. 12 luglio 2006, n. 15847; Cass. sez. trib. 16 febbraio 2005, n. 3089;  Cass. sez. trib. 24 gennaio 2005, n. 3566; Cass. sez. trib. 26 settembre 2003 n. 14295.

[25] Cass. SS.UU. 14 giugno 1999 n. 92.

[26] Cass. SS.UU. ord. 21 ottobre 2004  n. 458 per la quale, “in caso di notificazione di atti processuali  la mancata produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento determina la nullità della notificazione, sanabile con  la costituzione del destinatario o la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 292 c.p.c.”. Detto orientamento non  trova conferma con  riferimento alle notificazione degli atti tributari, relativamente ai  quali resta irrilevante la mancata consegna dell’avviso di giacenza della raccomandata  (Cass. sez. trib.  4 ottobre 2006  n. 23576; Cass. sez. trib.  26 luglio 2006 n. 17064).

[27] La notificazione a mezzo posta per gli atti tributari è disciplinata dall’art.14 della L. n. 890 del 20 novembre 1982 come modificato dall’art. 20, c. 1, della L. 8 maggio 1998, n. 146.

[28] Cass. Sez. trib. 11 gennaio 2006  n. 333. Conforme Cass. Sez. trib. 3 luglio 2003 n. 10474; Cass. Sez. trib. 8 novembre 2002 n. 15687; Cass. Sez. trib. 12 novembre 2001 n. 13969.

[29] Cass. sez. trib. 12 novembre 2001 n. 13969; Cass. sez. trib.  13 gennaio 2004 n. 18269.

[30] Contra Corte Cass. sez. trib. 29 gennaio 2004  n. 1640, per la quale “la notificazione della sentenza presso il domicilio personale del contribuente, anziché presso il domicilio eletto ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 546/1992 se non determina l’inesistenza, produce la nullità della notifica, e impone, alla parte che ha interesse a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, la sua rinnovazione presso il domicilio eletto del suo destinatario”.

[31] Cass. sez. trib. 8 novembre 2002  n. 15687.

[32] Corte Cass. sez. trib. 24 novembre 2006  n. 24972 per la quale “la notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. come integrato dalla L. n. 890 del 1982, si perfeziona quando l’agente notificatore, a completamento delle altre formalità” (vale a dire, deposito della copia dell’atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi e affissione dell’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio del destinatario, abbia spedito al destinatario la raccomandata con la quale dà notizia degli estremi dell’atto). Conforme Corte Cass. sez. trib.  2228/1998; n. 14986/2000; n. 7939/2002; n. 11015/2001; n. 2059/2004; n. 7939/2002; n. 14817/2005; n. 7815/2006; n. 10761 del 10 maggio 2006.  Corte cost. n. 346 del 1998 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 8, c.2, della L. 890/1982, nella parte in cui non prevede che, in caso di assenza del destinatario (e di rifiuto, mancanza, inidoneità o assenza delle altre persone abilitate a ricevere l’atto), sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento del compimento delle formalità prescritte.

[33] Cass. sez. trib. 18 settembre 2009 n. 20098.

[34] Cass. sez. trib. 3 aprile 2006 n. 7773; Cass. Sez. trib. 5 febbraio 2009  n. 2817. Nel caso esaminato  il messo comunale, una volta rilevata la  "momentanea  irreperibilità" del destinatario, ha provveduto a depositare copia dell’atto presso la  casa comunale e ad affiggere l’avviso di tale deposito per otto giorni  nell’albo pretorio. Tale modalità di notificazione, in  quanto  eseguita senza  consegna  ad  alcuno  ed  in  luogo  privo  di  collegamento  con  il destinatario medesimo., è da ritenersi inesistente e conseguentemente fa  presumere  la  mancata  conoscenza della pendenza del processo da parte del destinatario.

[35] Cass. sez. trib.  7 maggio 1976 n. 1607.

[36] Cass. sez. trib. 17 ottobre 2008  n. 25376. Confome Cass. sez. trib. 25 maggio 2007 n. 12269 per la quale “in tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente, costituito personalmente in giudizio e si sia munito di difensore ed abbia eletto domicilio presso di lui, la notifica della sentenza eseguita presso l'abitazione del contribuente è priva di effetti ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 546, così come è prive di effetti nei confronti sia nei confronti della parte che ha ricevuto la notificazione”. Cass. civ. Sez. II, 12 gennaio 2007, n. 437.

[37] Cass. sez. trib. 9 agosto 2000  n. 10477 per la quale “la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza di trattazione fatta nel luogo di residenza a mani di persona diversa dal destinatario, anziché nel domicilio eletto, è nulla ed a tale nullità consegue la nullità della sentenza della commissione tributaria, dovendo le comunicazioni e notificazioni essere fatte a norma dell’art. 17 D.Lgs. 546/1992 salvo la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto e, solo in sua mancanza nella residenza del destinatario”.    

[38] L'art. 30 dispone, che : "L'autorità consolare provvede direttamente o tramite le autorità locali, in conformità alle convenzioni internazionali ed alle leggi dello Stato di residenza, alla notificazione degli atti ad essa rimessi a norma delle vigenti disposizioni"  e trasmette gli atti espletati o ricevuti  all'autorità nazionale competente. L’art. 75 prevede  che "Qualora l'ufficio consolare delegato ad atti istruttori, o che debba provvedere a notificazioni, venga a conoscenza che l'intervento si trova nella circoscrizione di altro ufficio, rimette gli atti a quest'ultimo per competenza, avvertendone l'autorità delegante o il ministero degli affari esteri”.

[39] Cass. SS.UU. 22 giugno 2007 n. 14570.

[40] La Cassazione sostiene che la notificazione alle persone giuridiche vada eseguita presso la loro sede e solo se ciò non è possibile vada fatta a chi rappresenta l’Ente. Con sentenza n. 13409 del 10 marzo 2003 la corte di cassazione  ha affermato che la comunicazione della data di trattazione della controversia in appello va fatta presso la sede legale dichiarata e non invece presso la residenza del legale rappresentante della società, in caso contrario si determina la nullità degli atti processuali e conseguentemente della sentenza che definisce il giudizio. 

[41] Cass. sez. trib. 19 ottobre 2004 n. 21514; Cass. sez. trib.  22 agosto 2002 n. 12373; Cass. sez. trib. 18 novembre 2000 n. 14916.

[42] Cass. sez. trib.  14 febbraio 2002 n. 11804; Cass. sez. trib. 29 maggio 1998 n. 5304; Cass. sez. trib.  29 maggio 1998 n. 5304. Cass. Sez. trib. 2 luglio 2009, n. 15525 in base alla quale “la notifica di un atto impositivo eseguita presso la sede della società è illegittima laddove l’atto sia stato consegnato ad un conoscente del legale rappresentante”.

[43] Cass. sez. trib. 29 agosto 2005 n. 17467  per la quale “ai sensi  dell'art.  60,  c.1  D.P.R.  600/1973 la notifica degli avvisi di  accertamento  e  degli  altri  atti  che  per  legge  devono essere notificati al  contribuente  e'  eseguita,  nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche nel domicilio fiscale. Ai sensi dell'art. 58 del medesimo D.P.R. i soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività”.

[44] Cass. sez. trib. 23 giugno 2006 n. 14664.

[45] Cass.  sez. trib.  4 giugno 2002   n. 8091 per la quale riaffermando l'applicabilità del medesimo "principio sancito per le persone fisiche dall'art.138 cpc, secondo cui la consegna a mani proprie è valida ovunque sia stato trovato il destinatario" dell'atto e ciò "sia per un soggetto genericamente preposto alla ricezione degli atti per conto della società sia, a maggior ragione, nei confronti del legale rappresentante, che è proprio la persona fisica ultima destinataria dell'atto" (Cass. 22 agosto 2002, n. 12373; in tal senso, anche Cass. n. 704/1993, Cass. n. 2029/1982).
In senso contrario si assesta quella giurisprudenza che ritiene che nei confronti delle persone giuridiche non si possa legittimamente attuare "anzitutto" la notifica in mani proprie, come avviene invece per le persone fisiche ai sensi dell'articolo 138 c.p.c. Solo "ove non risulti possibile la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente (art.60, c.1, DPR n.600/1973) presso il domicilio fiscale (lett.c), identificabile -per la persona giuridica nella sede medesima, è applicabile il disposto della lettera f), che richiama l'art.145, c.3, e quindi l'art.138 cpc" (Cass. sez. trib. 7 febbraio 2002 n. 1716; Cass. sez. trib.   n. 3549/2002; Cass. sez. trib.    n. 2620/2000; Cass. sez. trib. n. 7949/1999; Cass. sez. trib. n. 13094/1997; Cass. sez. trib. n. 12817/1995, Cass. sez. trib. n. 1520/1976).

[46] Cass. sez. trib. 29 settembre 2004 n. 19508 che ha rilevato che la mancanza della sottoscrizione del pubblico ufficiale determina l’invalidità della notifica di atto consegnato ad ufficiale giudiziario

[47] La notifica di un atto tributario compiuta da un messo comunale, le cui funzioni furono attribuite previo decreto prefettizio di approvazione, è nulla avendo l’art.64, c. 1, lett. c) della L. 8 giugno 1990, n.142 abrogato l’art. 273 del Tulcp 3 marzo 1934, n. 383 e conseguentemente determinato l’inefficacia dei sopra citati decreti prefettizi emessi anteriormente alla l. n. 142 del 1990. Resta ferma la possibilità del Sindaco di individuare con i propri provvedimenti gli impiegati di quarta qualifica funzionale (o superiore) cui affidare le funzioni di messo notificatore oppure del consiglio comunale, in sede di approvazione dello statuto.  

[48] Cass. sez. trib. 4 novembre 2004 n. 22579.

[49] La disciplina delle notificazioni attraverso il servizio postale è contenuta nella L. n. 890 del 20 novembre 1982, che prevede gli adempimenti che l’agente notificatore deve seguire. All’art. 3 è previsto che l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento.

Presenta all'ufficio postale la copia dell'atto da notificare in busta chiusa, apponendo su quest'ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; vi appone, altresì, il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione ed il sigillo dell'ufficio. Nei casi in cui l'ufficiale giudiziario si avvalga per la notificazione di sistemi telematici, la sottoscrizione è sostituita dall'indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema informatizzato del nominativo dell'ufficiale giudiziario stesso. Presenta contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall'Amministrazione postale, con l'aggiunta del numero del registro cronologico.

Si sensi dell’ art. 14 c. 1 è previsto che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli artt. 62, 45 e ss. D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta.

Laddove la comunicazione è effettuata con raccomandata,  l’art. 8 della L. n. 890/1982, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 22 settembre 1998, stabilisce che in caso di temporanea assenza del destinatario dall’abitazione, al medesimo deve darsi notizia, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del compimento delle operazioni compiute dall’agente postale in sua temporanea assenza dall’abitazione. Inoltre, il plico, va restituito al mittente dopo la giacenza di dieci giorni nell’ufficio

[50] L'art. 37, c. 28 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 ha modificato l'articolo 16 (c. 1 e c. 3) del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 relativamente alle  notificazioni effettuate per il tramite del servizio postale stabilendo che non devono riportare sul plico né segni né indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'avviso o dell'atto.

[51] Cass. sez. trib. 22 novembre 2006 n. 24771 per la quale “è giuridicamente inesistente la relata di notifica che non reca l'indicazione del nominativo del destinatario-consegnatario della notificazione e del luogo in cui questa sarebbe stata effettuata, e che, per di più, è posta, anziché in calce al documento, in testa ad esso”; Cass. sez. I 21 marzo 2007 n. 6750 per la quale “La relazione di notifica di un atto, che l'art. 148 c.p.c. vuole sia apposta solo in calce alla copia dell'atto notificato, e non in qualsiasi altra sede topografica dell'atto stesso, ha la funzione garantistica di richiamare l'attenzione nel notificatore alla regolare esecuzione dell'operazione di consegna della copia conforme all'originale, di talché solo la regolare effettuazione di tale adempimento conferisce fede privilegiata alla relazione redatta dal pubblico ufficiale, con la conseguenza che deve essere dichiarata nulla la notifica della sentenza di primo grado che sia stata eseguita senza il rispetto di tale modalità mediante una relata apposta soltanto sul frontespizio dell'originale”.

[52] Cass. sez. lav. 23 agosto 2004 n. 16591.

[53] Cass. sez. trib. 11 novembre 2005 n.  22849; Cass. sez. trib.  7 novembre 2205 n. 21516. Difforme Cass. sez. trib.  10 settembre 2004  n. 18291 per la quale “la sentenza è nulla e quindi sanabile, in quanto essa, tuttavia, non è inesistente, atteso che il messo è abilitato a effettuare, ai sensi dell'articolo 16 D.Lgs 546/1992, sia in primo grado che nel giudizio di appello, le notificazioni degli atti dell'Amministrazione finanziaria, e tale sua peculiare competenza consente che la notificazione da lui eseguita nel giudizio di cassazione non possa ritenersi che esorbiti completamente dallo schema legale degli atti di notificazione del processo tributario e sia incompatibile con il modulo legale che disciplina, in tale giudizio, la sequenza degli atti processuali. Il vizio di siffatta notificazione, pertanto, è sanato per raggiungimento dello scopo con effetto ex tunc dalla costituzione in giudizio del soggetto intimato”. Si veda anche C.M. n. 201/E Dip. Entrate.

[54] Cass. SS.UU. 15 dicembre 2008 n. 29290.

[55] Cass. sez. trib.  14 dicembre 2006 n. 1574. Conforme  Cass. SSUU. 10 ottobre 1997 n. 9859; Cass. sez. trib.  12 giugno 1998 n. 5868; Cass. sez. trib. 21 febbraio 2001  n. 2501; Cass. sez. trib.  10 marzo 2004 n. 4924; Cass. sez. trib. 17 aprile 2004  n. 7347; Cass. sez. trib. 9 settembre 2004  n. 12693. Antecedentemente a tali orientamenti la Corte di cassazione ha sostenuto la tesi che la notifica   dell'impugnazione   al procuratore costituito per più parti eseguita con la consegna  di  una  sola copia (o comunque in un numero di copie non corrispondenti  a  quello  degli intimati) era da ritenersi inesistente  perché  la  pratica  attuazione  del principio del contraddittorio richiede che "l'atto introduttivo del giudizio (nel primo come negli ulteriori gradi) deve essere notificato a colui contro il quale si esercita l'azione: e  la  notificazione,  secondo  un  principio generale fissato nell'art. 137, comma 2, del codice di procedura civile,  si esegue mediante consegna di copia  al  destinatario".  Ciò  significherebbe, secondo la citata posizione delle Sezioni Unite, che debba essere consegnata una copia per ciascun destinatario, essendo la materia  delle  notificazioni retta dal principio della ricezione e non della mera  cognizione  dell'atto: sicché "la consegna di un'unica copia al  procuratore,  non  consentendo  di desumere a quale delle parti la notifica sia stata fatta  e  tanto  meno  di attuare  la  consegna  singulatim  delle  copie,  in  che  si  sostanzia  la notificazione,  equivale  a  mancanza  di  notificazione".  Si  tratterebbe, tuttavia, di una singolare forma di "inesistenza attenuata",  in  quanto  il vizio de quo sarebbe sanabile ex nunc, per il raggiungimento dello scopo,  a seguito  della  costituzione  di  tutti  gli  intimati,  rimanendo   esclusa l'applicazione tanto dell'art. 291  del  codice  di  procedura  civile,  che presuppone una notificazione nulla (e non inesistente), quanto dell'art. 331 del codice di procedura civile che presuppone  l'esecuzione  di  una  valida notificazione almeno nei confronti di una delle parti.

[56] Secondo il giudice delle leggi è costituzionalmente illegittimo il  disposto  dell'art.  149 del codice di procedura civile e dell'art. 4, comma 3, della L. 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo  posta  e  di  comunicazioni  a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella  parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del  destinatario  anziché  a  quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

[57] Corte cost. 23 gennaio 2004 n. 28, che ha ritenuto applicabile il principio della scissione dei momenti di perfezionamento della notifica per il notificante  e per il destinatario, anche in caso di notifica “ a mani” da parte dell’Ufficiale giudiziario e non soltanto nel caso in cui quest’ultimo notifichi a mezzo del servizio postale. 

[58] Cass. SS.UU. 4 maggio 2006 n. 10216; Corte Cost. n. 477 del 2002; Corte Cost.  13 gennaio 2004 n. 28; Corte Cost.   n. 97 del 2004 e n. 154 del 2005.

[59] L’art. 2 c. 1, lett. e), della L. 28 dicembre 2005 n. 263 ha aggiunto il c. 3 nell’art. 149 c.p.c. secondo cui “La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto”.

[60] Il c. 27 dell’art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223  ha aggiunto un nuovo comma, il quarto, all’art.60 del DPR n. 600 del 1973 che così dispone: "Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della  spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto".

[61] Cass. sez. trib. 23 settembre 2006 n. 21516.

[62] Cass. sez. trib. 4 agosto 2006 n. 17726 nel caso esaminato il contribuente, dopo aver proposto ricorso per cassazione, aveva depositato memorie di parte, ai sensi dell'articolo 378 c.p.c., che così dispone: "Le parti possono presentare le loro memorie in cancelleria non oltre cinque giorni prima dell'udienza. Conforme Cass. sez. trib. 15 marzo 2006 n. 5658 del  per la quale l’istanza di celebrazione del processo in pubblica udienza (formulata ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Dlgs n. 546/1992) è tempestivamente proposta se la spedizione alla controparte della relativa istanza sia avvenuta entro il termine di dieci giorni liberi prima della data di trattazione (art. 32, c. 2), tuttavia in conformità ai principi forniti dalla Consulta nelle pronunce sopra richiamate, decorrendo i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione dalla data in cui l'atto è ricevuto, se l'istanza non perviene alla controparte entro detto termine e questa non si presenta in udienza sanando l'irregolarità, il giudice deve procedere ad un rinvio della trattazione della controversia".
Nel caso di specie, la ricorrente in appello aveva tempestivamente adempiuto all'onere su di essa gravante, consegnando l'istanza all'ufficio postale entro il termine di cui al citato articolo 32, acquisendo, con ciò, il diritto alla trattazione della causa in pubblica udienza.

[63] Cass. sez. trib. 29 aprile 2005  n 8931; Cass. sez. trib.  8 maggio 2006 n. 10506.

[64] Cass. sez. trib. 15 marzo 2006 n.  5652; Cass. sez. trib.   5 gennaio 2005 n. 141; Cass. civ. sez. III 1 aprile 2004 n. 6402.

[65] In relazione a tale prova, si erano formati due orientamenti della Corte di Cassazione. Secondo il primo orientamento, più rigoroso (Cass. n. 17714/2004, n. 19508/2004, n. 24239/2004, n. 15616/2005, n. 23294/2005), al fine di provare la data di consegna dell’atto all’ufficiale, occorre che il notificante produca la ricevuta o altra certificazione rilasciata dallo stesso (art.  109 D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229), facente fede, fino a querela di falso (art. 2700 c.c.), della data di consegna al medesimo dell’atto da notificare, altrimenti si presume che questo sia stato consegnato all’ufficiale giudiziario nella stessa data, attestata nella relata, in cui egli avvia il procedimento notificatorio (Cass. n. 17714/2004, n. 19508/2004, n. 24239/2004, n. 15616/2005, n. 23294/2005).

Per il secondo orientamento (Cass. n. 1951/2005, n. 6836/2005, n. 15797/2005), la stampigliatura sull’atto da notificare del timbro contenente la specifica delle spese, e l’apposizione del numero, progressivo, del registro cronologico dei ricorsi, derivante dal relativo registro - che ha natura di atto pubblico, e perciò fa fede fino a querela di falso - e che quindi soltanto l’ufficiale giudiziario può conoscere e apporre, ancorché manchi la sottoscrizione del medesimo, costituiscono elementi idonei a provare che in detta data gli sia stato consegnato l’atto per la notifica.

[66] Tale principio di carattere processuale è stato esteso da una parte della giurisprudenza (cfr. Cass. n. 17762/2002 e n. 3549/2002, Cass. sez. trib. 29 maggio 2001  n. 7284) alla nullità della notificazione degli atti di accertamento tributario. Per cui in base a tale orientamento la nullità rimane sanata con effetto ex tunc, dalla tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso tale avviso, atteso la natura di provocatio  ad opponendum dell’avviso di accertamento ossia atto prodromico all’instaurazione del processo.  In senso contrario cfr. Cass.  sez. trib. 11 marzo 2003 n. 3513; Cass. sez. trib. 27 settembre 2000  n. 5924; Cass. 3513/2002 e Cass. sez. trib. 1 agosto 2002 n. 11461, nelle quali la suprema corte sostenendo la natura amministrativa (e quindi non processuale) dell’atto impositivo poiché il processo si instaura al momento della produzione del ricorso e non già al momento della notificazione dell’avviso di accertamento  ha concluso per la inapplicabilità alla fattispecie de quo delle disposizioni in tema di sanatoria della nullità delle notificazioni degli atti processuali di cui agli artt. 156 e 160 c.p.c.. Pertanto, la notificazione dell’avviso di accertamento ex art. 140 senza che si siano realizzati i presupposti indicati nell’art. 139 c.p.c., rende non nulla bensì inesistente e quindi non sanabile la notificazione, se il contribuente ha avuto l’effettiva disponibilità dell’avviso di accertamento dopo la scadenza del termine decadenziale fissato per l’esercizio da parte dell’Ente del relativo potere, infatti gli atti dell’Ente impositore assumono rilevanza per il contribuente solo nel momento in cui vengono a lui comunicati (Cass. sez. trib. 20 marzo 2001 n. 4760. Contra Cass. sez. trib. 2 marzo 2004 n. 4235). Il contrasto giurisprudenziale ha dato luogo, recentemente, alla rimessione degli atti da parte della Suprema Corte al primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite (cfr. Cass. sez. trib. ord. 7 febbraio 2003 n. 3672). Della sanatoria della notificazione nulla di un atto di imposizione tributaria si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sent. 5 ottobre 2004  n. 19854 secondo cui la nullità della notificazione dell'accertamento può essere sanata dal raggiungimento dello scopo, salvo che il conseguimento dello scopo avvenga entro il termine previsto dalle singole leggi d'imposta per l'esercizio di tale potere. La sanatoria, pertanto, può evitare la decadenza dal potere di accertamento soltanto ove sia intervenuta prima della scadenza del termine: occorre che entro detto termine il contribuente proponga ricorso alla commissione tributaria. Il vizio di decadenza, inoltre, deve necessariamente essere dedotto dalla parte, escludendosi un potere di declaratoria ex officio del giudice.

[67] Cass. sez. trib. 27 maggio 2009 n. 12381.

[68] Cass. sez. trib. 20 gennaio 2009, n. 1247.

[69] Cass. sez. trib.  2 aprile 2004 n. 6531; Cass. sez. trib.  2 dicembre 2003 n. 18369; Cass. sez. trib.   10136/2000, Cass. sez. trib.  17494/2002

[70] Cfr. Cass. sez. trib.  4 marzo 2003 n. 9370, secondo cui la notifica oltre  i termini di un atto tributario (nella fattispecie un avviso di accertamento) demandata dall’amministrazione finanziaria  al comune e tardivamente eseguito dal messo comunale costituisce fonte di responsabilità contrattuale (ex lege). Nel caso esaminato il danno che il comune è tenuto a risarcire è stato determinato presuntivamente pari all’entità della pretesa fiscale. Il Comune potrebbe dimostrare al fine di liberarsi dal pagamento, unicamente l’insussistenza dell’obbligazione tributaria.

[71] Cass. SS.UU. 9 novembre 2009 n. 23677.

[72] Cass. 28 novembre 2006 n. 1743.

[73] Cass. sez. trib.  5 ottobre 1999 n. 11050.

[74] Cass. sez. trib.  18 aprile 2000 n. 5011. E’ nulla la notificazione dell’impugnazione effettuata alla controparte direttamente e non nel domicilio eletto per violazione dell’art. 330, c.1 c.p.c.

[75] Cass. sez. trib. 23 dicembre 1998  n. 12818; Cass. sez. trib. 17 giugno 1986 n. 4562. E’ inesistente la notificazione del ricorso per cassazione a mezzo fax, ancorché autorizzata dal giudice in quanto difetta la prova della consegna dell’atto e della conoscenza legale dello stesso da parte del destinatario, esorbitando quindi tale notifica dallo schema legale previsto dagli artt. 137 e ss. c.p.c. (Cass. sez. trib.  1 ottobre 2002 n. 4319).

[76] Cass. sez. trib. 1 agosto 2002 n. 11461.

[77] Cass. sez. trib.  16 settembre 2005  n. 18420 per la quale “è nulla, ma non inesistente, la notifica ad una società  di  un  atto   eseguita mediante gli  adempimenti  di  cui all'art. 140 c.p.c., senza che sia stato previamente   esperito   il  tentativo  di  notifica  presso  il  legale rappresentante. Pertanto,  poichè  l'art. 60 DPR n. 600/1973 richiama per la notifica  degli  avvisi  di  accertamento il sistema di notifica degli atti processuali, l'irregolarità  della  notifica  e' sanata, in base all'art. 156 c.p.c.,  qualora  la  società contribuente proponga ricorso avverso l'avviso in discorso”.

[78] Cass. sez. trib. ord.  12 marzo 2003 n. 3672.

[79] Cass. sez. trib. 18 marzo 2002  n. 3936 ha affermato che la validità di un avviso di accertamento dipende dall’esistenza dei requisiti stabiliti dalle singole leggi d’imposta e non dalla rituale notificazione, che integra un atto distinto e successivo, esclusivamente finalizzato a portare a conoscenza del contribuente la pretesa dell’Ente impositore.

[80] Cass. sez. trib. 4 aprile 2002 n. 17494.

[81] Cass. sez. trib. 5 febbraio 2009 n. 2817; Cass. sez. trib. 22 maggio 2006  n 11991 per la quale “il comma 2 dell'art. 327 c.p.c.,  che consente la notifica dell'atto di impugnazione dopo la scadenza del termine  annuale di cui al comma 1 quando la parte contumace dimostri  di  non  aver avuto  conoscenza  del  processo  per  nullità  della  citazione  o   della notificazione di essa, trova applicazione  quando  l'atto  di  appello  non risulti validamente notificato al contribuente”  (nel  caso  di  specie  per  omesso deposito della ricevuta di ritorno nella notifica a mezzo posta); Cass. Civ. sez III  3 luglio 2008 n.  18243 del 2008 con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da una regione, la quale si era limitata ad allegare la nullità della citazione introduttiva, per essere stata notificata direttamente alla regione, e non all'avvocatura dello Stato, della cui opera l'ente aveva deliberato di avvalersi.

[82] Corte Cost. ord. 1 aprile 2003 n. 107. Cass. sez. trib. 9 gennaio 2004 n. 138.

[83] Cass.  n. 3713 del 1976. Cass. sez. trib. 18 gennaio 2008 n. 1053 per la quale “è principio consolidato che  in  tema  di impugnazione, al termine annuale di decadenza dal gravame, di  cui  all’art. 327 c.p.c., comma 1, che va calcolato "ex nominatione dierum",  prescindendo cioè dal numero dei giorni da cui è composto ogni singolo mese  o  anno,  ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 2, devono aggiungersi 46 giorni  computati "ex numeratione dierum", ai  sensi  del  combinato  disposto  dell’art.  155 c.p.c., comma 1, e L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e  il  quindici  settembre  di ciascun anno per effetto  della  sospensione  dei  termini  processuali  nel periodo feriale (Cfr. per tutte Cass. 15530/04)”.

[84] Cass. sez. trib. 4 giugno 2007  n. 12998 per la quale “ai fini del computo del termine per esperire ricorso avanti alle Commissioni Tributarie, è applicabile l´art. 2963 c.c., c. 3, secondo il quale “se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo”, configura un principio generale valido, in assenza di diversa previsione, anche in materia di decadenza, atteso che l´art. 2964 c.c. dichiara inapplicabili alla decadenza soltanto le norme relative alla interruzione ed alla sospensione della prescrizione”. Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, i giudici di primo grado avevano ritenuto intempestivo il ricorso introduttivo: l’atto impugnato fu notificato il 7 novembre 2000 e il ricorso depositato in data 8 gennaio 2000. Il ricorrente aveva fatto invano presente che i due giorni precedenti (il 6 e il 7 gennaio 2000) erano festivi: per questo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio ad altro giudice.  Cass. sez. trib. 28 aprile 2006  n. 10012 per la quale “non possono essere computati nei giorni di ritardo del versamento quelli in cui l'adempimento non era possibile perché, ad esempio, la scadenza cade durante un giorno festivo”.

[85] Cass. 3 agosto 2007 n. 17019; Cass. 14 dicembre 1998 n. 12533.

[86] Cass. sez. trib.  20 marzo 2006 n. 6189.

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