La riforma del coordinamento delle politiche di bilancio degli Stati membri dell’Unione europea (nuovo quadro della governance economica europea) è entrata in vigore il 30 aprile 2024 con la pubblicazione di tre atti legislativi: il regolamento 1263/2024 (cd. braccio preventivo), il regolamento 1264/2024 (cd. braccio correttivo) e la direttiva 2024/1265 (quadri di bilancio).
La riforma in argomento richiama espressamente al Fiscal Compact. Infatti, nei considerando del Regolamento n. 1263 del 2024 si afferma che il pacchetto dei tre atti legislativi di cui si compone al riforma ha l’obiettivo di incorporare nel diritto dell’Unione “la sostanza del titolo III (patto di bilancio) del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e monetaria del 2 marzo 2012”.
Le nuove regole europee hanno accentuato la centralità della programmazione di medio periodo, e, in particolare, la definizione della traiettoria assegnata ai singoli Stati scoraggia ogni meccanismo di backloading ovvero del rinvio della correzione alla fase finale del periodo di programmazione, a vantaggio dell’adozione di politiche di carattere strutturale
Regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio
Costituisce il c.d. “braccio preventivo” del patto di stabilità e crescita
Il Regolamento n. 1263/2024 dedica l’intero capo IV, e gli articoli da 11 a 20, alla disciplina del documento denominato Piano nazionale strutturale di bilancio a medio termine
I governi devono programmare le proprie politiche economiche, fiscali e di bilancio predisponendo un unico documento denominato Piano nazionale strutturale di bilancio a medio termine (che sostituisce i due precedenti, il Programma di stabilità e il Programma nazionale delle riforme).
Il Piano strutturale ha la medesima durata della legislatura nazionale (variabile, da quattro a cinque anni). Il governo e l’assemblea legislativa di uno Stato membro devono presentare, entro il 30 aprile, un unico Piano strutturale per l’intera durata della legislatura, fermo restando in quel periodo di tempo che il Piano strutturale potrebbe essere riveduto, se durante la legislatura si insediasse un nuovo governo o se la legislatura finisse anticipatamente.
Il Piano contiene un unico programma di investimenti e il livello della spesa netta che dovrà essere osservato per ridurre il rapporto debito/PIL in modo duraturo, mantenendolo sotto il 3%. Il percorso di aggiustamento avrà una durata di 4 anni, estendibile a 7.
Dopo il primo anno di presentazione del Piano strutturale di bilancio nazionale, negli anni successivi (fino alla presentazione di un Piano nuovo o riveduto) ogni Stato deve presentare una relazione di aggiornamento, denominata Relazione annuale sui progressi compiuti, sottoposta a monitoraggio della Commissione
Regolamento (UE) 2024/1264 del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi
Costituisce il c.d. “braccio preventivo” del patto di stabilità e crescita
Il regolamento del 1997, attuativo dell’art. 126, non è stato riscritto integralmente, ma solo modificato parzialmente per adeguarne i contenuti al nuovo assetto di governance
Le cause di attivazione della procedura sono state collegate al mancato rispetto del percorso della spesa primaria da parte di uno Stato membro, conformemente al proprio Piano strutturale di bilancio approvato.
Sono stati rivisti anche i concetti di eccezionalità, temporaneità e non significatività dello scostamento del saldo netto di bilancio dal valore di riferimento – caratteri che, come già si è detto, in base all’art. 126 TFUE legittimano il Consiglio a dichiarare la non esistenza di un disavanzo eccessivo, nonostante l’oggettivo superamento del criterio numerico. Con la riforma detti concetti sono ora collegati a quelli di deviazione eccezionale, temporanea o non significativa dal percorso di spesa che, in base al nuovo braccio preventivo, possono essere giustificate e non andare a incidere sul nuovo conto di controllo della spesa. Lo stesso dicasi per il concetto di riduzione in “misura sufficiente del debito” di cui all’art. 126 TFUE, che è stato ridefinito collegandolo sempre all’indicatore della spesa primaria.
In base all’attuale disciplina del braccio correttivo, dunque, la Commissione deve avviare la procedura per valutare se in un dato Paese esiste o meno un disavanzo eccessivo o se c’è il rischio che possa verificarsi, al ricorrere di tutte queste circostanze, congiuntamente tra loro:
• lo stock di debito di tutte le pubbliche amministrazioni un supera il valore di riferimento del 60% del PIL;
• il saldo nominale di bilancio non è almeno prossimo al pareggio;
• e il conto di controllo della spesa primaria presenta una deviazione superiore allo 0,3% del PIL su base annua oppure superiore allo 0,6% del PIL nel complesso, sommando le deviazioni accumulate in più anni. In queste ipotesi la Commissione prepara la relazione prevista dal par. 3 dell’art. 126.
La procedura può essere aperta disgiuntamente in relazione al mancato rispetto della regola del disavanzo, o in relazione alla regola del debito, quando questo non si riduce in misura sufficiente.
Se un disavanzo eccessivo viene dichiarato, la nuova disciplina della procedura si attiene a quanto previsto dall’art. 126 TFUE
Direttiva 2024/1265 (quadri di bilancio) che modifica la direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri
La direttiva innova le istituzioni di bilancio indipendenti
La riforma riconosce il ruolo svolto dai fiscal council (organismi consultivi nazionali di bilancio indipendenti), prevedendo l’obbligo di istituire queste “istituzioni di bilancio indipendenti” per tutti i Paesi membri dell’UE e non soltanto per quelli dell’eurozona ed evidenziando un maggiore coordinamento degli stessi a livello europeo, sotto la regia dell’EFB (Comitato europeo per le finanze pubbliche che è un organo consultivo indipendente della Commissione europea).