Applicazione in bilancio della quota vincolata, accantonata o destinata del risultato di amministrazione, per gli enti in disavanzo

 

L’applicazione in bilancio della quota vincolata, accantonata o destinata del risultato di amministrazione, per gli enti in disavanzo, è comunque consentita per un importo non superiore al risultato di amministrazione al lordo degli accantonamenti, dei vincoli e delle quote destinate ad investimenti risultante al 31 dicembre dell’esercizio precedente, ridotto della quota minima accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità ed al fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell’importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. (art. 1, comma 897, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

 

Sono escluse dal limite le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all’estinzione anticipata dei mutui riguardanti esclusivamente la quota capitale del debito. (art. 1, comma 897).

Nel caso in cui l’importo del risultato di amministrazione al lordo degli accantonamenti, dei vincoli e delle quote destinate ad investimenti risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, è possibile applicare al bilancio un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. (art. 1, comma 898).

Sono escluse dal limite le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all’estinzione anticipata dei mutui riguardanti esclusivamente la quota capitale del debito. (art. 1, comma 898). 1.6. Nelle more dell’approvazione del rendiconto, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. (art. 1, comma 897).

In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo. (art. 1, comma 897).

 

Gli Enti locali utilizzano le risorse ricevute per l’attuazione del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), che a fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione, mediante applicazione al bilancio dell’avanzo vincolato anche se il risultato di amministrazione si presenta in disavanzo complessivo e, in caso di ritardo nell’approvazione del rendiconto, anche oltre il 30 aprile. (art. 15, comma 3, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108).

 

 


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