ILLECEITA': ORDINE PUBBLICO E BUON COSTUME

 

La illiceità.

 

ll contratto è illecito quando è contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.

La causa illecita comporta di per sé la nullità del contratto così come comportano di per sé la nullità del contratto la illiceità dei motivi e dell'oggetto.

Accanto alla illiceità della causa, dei motivi e dell'oggetto il codice distingue l'ipotesi della contrarietà del contratto a norme imperative, la quale comporta la nullità del contratto salvo che la legge disponga diversamente.

Illiceità per contrarietà a norme imperative   (RINVIO V. NULLITA')

La previsione della contrarietà del contratto a norme imperative sancisce la nullità del contratto a prescindere da un'espressa comminatoria di nullità. La nullità che consegue alla contrarietà del contratto a norme imperative senza essere espressamente sancita è detta nullità virtuale. Il contratto contrario a norme imperative è nullo in quanto la violazione della legge comporta un giudizio di dannosità sociale e quindi di meritevolezza della causa, qualificabile essa stessa come illecita. La nullità presuppone tuttavia che sia il contratto l'oggetto del divieto. Se il reato è stato consumato mediante stipulazione del contratto si applica la sanzione penale al comportamento vietato e si applica al contratto la disciplina privatistica. Se invece il contratto è diretto ad attuare un fine vietato ne risulta illecita la causa. La vittima del reato ha infatti comunque il diritto al risarcimento del danno secondo la previsione della norma penale a prescindere dalla impugnazione del contratto.

Illiceità per contrarietà all'ordine pubblico

l'ordine pubblico indica i principi basilari del nostro ordinamento sociale.
Nella nullità ricadono pertanto i contratti lesivi dei diritti della personalità delle parti medesime quando siano superati limiti di disponibilità di tali diritti. Contrario all'ordine pubblico è anche il contratto a danno di terzi se e in quanto impegna ad un comportamento lesivo di un interesse giuridicamente protetto.

Le ipotesi in cui il contratto ha effetto a carico del terzo sono riscontrabili nei contratti chE

  • diminuiscono la garanzia patrimoniale dei creditori
  • impediscono l'adempimento
  • aggravano la posizione del fideiussore
  • privano il terzo del proprio diritto

Illiceità per contrarietà al buon costume


il buon costume esprime i canoni fondamentali di onestà pubblica e privata alla stregua della coscienza sociale. Il buon costume rientra nella nozione di morale sociale ma non la esaurisce. Il buon costume indica i precetti negativi dell'onestà sociale e cioè i precetti che impongono al soggetto di astenersi dal compiere atti contrari al comune senso di onestà.
Il contratto contrario al buon costume è nullo ma le prestazioni eseguite non possono essere ripetute.

Illiceità dei motivi

 

I motivi sono gli interessi che la parte tende a soddisfare mediante il contratto ma che non rientrano nel contenuto di questo. La illiceità del motivo importa la illiceità del contratto quando si tratta di motivo determinante e comune a entrambe le parti.

La frode alla legge  (RINVIO: VEDI LA CAUSA)

illecito e quindi colpito da nullità è anche il contratto in frode alla legge. Il contratto è in frode alla legge quando costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa (1344 cc). La frode si distingue rispetto alla contrarietà alla legge in quanto essa ne realizza una violazione indiretta.

 

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